Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Rev Gestione Crediti Spa, did not act to preserve the right to a judgment on the merits, while the respondent, Sopren Srl, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of termination renders the appeal extinct, resulting in the dismissal of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7484/2024 R.G. proposto da : REV GESTIONE CREDITI SPA REV, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 72 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE VITO LUIGI (DVTLGU64T10A390K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOPREN SRL, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO VIA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO, N. 108/ G, presso lo studio dell’avvocato PAGNONI SARA (PGNSRA69E43H769U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.152/2024 depositata il 25/1/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, che a norma dell’art. 391, secondo comma c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SOPREN SRL; Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge , in favore della controricorrente SOPREN SRL. Così deciso in R