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Decreto — n. 1331/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1331/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1331/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10048/2024 R.G. proposto da : GIUST FRANCESCO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato MATURI MICHELE -ricorrente- contro RIVA PAOLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIANI ANDREA e BOTTOSSO ROMANO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TRIESTE n.558/2023 depositata il 14/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1331/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GIUST FRANCESCO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato MATURI MICHELE -ricorrente- contro RIVA PAOLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIANI ANDREA e BOTTOSSO ROMANO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TRIESTE n.558/2023 depositata il 14/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

Parole chiave

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spese di procedura anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10048/2024 R.G. proposto da : GIUST FRANCESCO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato MATURI MICHELE -ricorrente- contro RIVA PAOLO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIANI ANDREA e BOTTOSSO ROMANO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TRIESTE n.558/2023 depositata il 14/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21novembre 2024 I