Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1214/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it targets an inadmissibility order rather than the first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly targeted the appellate court's order of inadmissibility instead of the first-instance judgment. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by dismissing the appeal without addressing the merits, but the court held that such orders are only appealable for specific procedural defects. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the proper subject matter for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 348-bis, 348-ter c.p.c.; An appeal to the Court of Cassation against an order declaring an appeal inadmissible must be directed at the first-instance judgment, not the inadmissibility order itself, unless the order contains specific procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility order cassation appeal procedural defect subject matter art 348-ter cpc responsabilità per danni da acqua diritto esclusivo nella comproprietà danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348-bis c.p.c.
Infatti, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art.
Art. 348-ter c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 111 Cost.
emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
articolo 348-bis c.p
Si costituiva il Comune di Sassari chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c.
articoli 115 c.p
3 c.p.c., la violazione degli articoli 115 c.p.c.
art. 348 bis c.p
Infatti, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015
325, comma 2, c.p.c., (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015
636288; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015
Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016
348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19901/2021 R.G. proposto da : CO CO DI ING ENZO TOSATO C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CABIGIOSU (CBGGSN59A03G015Z) -ricorrente- Contro COMUNE di SASSARI -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, SEZ.DIST. DI SASSARI n.498/2019 depositata i l 29/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Svolgimento del processo Con sentenza del 10 luglio 2019 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta dalla società Co Co di Ing. Tosato C. S.a.s. nei confronti del Comune di Sassari per il risarcimento dei danni subiti da un immobile di proprietà della società a causa di infiltrazioni riconducibili ad opere fatte eseguire dalla amministrazione pubblica. Secondo il Tribunale, difettava la prova della riconducibilità al Comune di Sassari delle infiltrazioni lamentate oltre che la dimostrazione dei danni asseritamente subiti. Avverso tale decisione proponeva appello la società, lamentando la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo giudice, pur ritenendo insufficiente la consulenza di parte, non ammetteva i mezzi istruttori dedotti e, in particolare, la prova per testi e la consulenza tecnica d’ufficio finalizzata proprio a determinare l’esatto ammontare dei danni e “quant’altro necessario ai fini di giustizia”.

Si costituiva il Comune di Sassari chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. e, comunque, il rigetto della impugnazione. Con ordinanza dell’8 gennaio 2021 la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, riteneva che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. e, per tale motivo, dichiarava inammissibile l’appello provvedendo sulle spese. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la società Co Co di Ing.

Tosato C. S.a.s. affidandosi a due motivi. Nessuno compare per la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. Il giudice di appello, pur ritenendo che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta, avrebbe criticato nel merito i motivi di appello in tal mondo “velando una pronuncia di merito con una ordinanza che ha fini meramente processuali”. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., sul rilievo per cuii giudici di merito avrebbero omesso di rispondere alla richiesta di tutela giudiziaria, ritenendo inammissibili le prove dedotte, con ciò violando il principio giurisprudenziale secondo cui il diritto alla prova si configurerebbe quale legittima pretesa a che “le richieste istruttorie vengano prese in considerazione”.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 6 luglio 2021 con riferimento all’ordinanza emessa dalla Corte territoriale di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 8 gennaio 2021, e notificato nella medesima data, alle 15.49. Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 60 giorni ai sensi dell’articolo 325c.p.c. Infatti, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame -si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conf.

Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912). Costituisce principio consolidato quello secondo cui il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività e cioè la data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570).

Il ricorso è, altresì, inammissibile perché proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello espressamente emessa ai sensi dell’articolo 348-bis e 348 - ter c.p.c., con la motivazione che “l’impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta”, così come disposto dalle norme sopra citate, e non avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 10 luglio 2019. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art. 348-ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass Sez. 6 -1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015, Rv. 637505).

Al contrario, l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 (Rv. 638368). Nel caso di specie, le censure dedotte esulano del tutto dai vizi costituenti violazione della disciplina processuale della ordinanza di inammissibilità, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere correttamente indirizzato nei confronti della sentenza del Tribunale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, atte sa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così dec