Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the court proposed for formalization under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28679/2022 R.G. proposto da : COSTANZI GIULIA, COSTANZI MARCO, COSTANZI DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINALE GARAMPI N. 84, presso lo studio dell’avvocato PICCIONI ANDREA (PCCNDR71R05H501C), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA MOCENIGO N. 16, presso lo studio dell’avvocato NOCENTE ROBERTA (NCNRRT66C56H501W), rappresentat a e difesadall'avvocato MORONI CARLO (MRNCRL57S08L117A) -controricorrente- nonchécontro POLEGGI LUCA, POLEGGI LUCIANO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3507/2022depositata il 23/05/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci