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Decreto — n. 1207/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1207/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1207/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25116/2022 R.G. proposto da : CURCIO ANGELA, elettivamente domiciliata in Vico Equense, piazza Umberto I, n. 21, presso lo studio dell’avvocato DILENGITE CIRO(DLNCRI64E15L845P) pec , che la rappresentae dife nde -ricorrente- contro PARLATO ANIELLO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAn.1577/2022depositata il 23/06/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1207/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CURCIO ANGELA, elettivamente domiciliata in Vico Equense, piazza Umberto I, n. 21, presso lo studio dell’avvocato DILENGITE CIRO(DLNCRI64E15L845P) pec , che la rappresentae dife nde -ricorrente- contro PARLATO ANIELLO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAn.1577/2022depositata il 23/06/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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diritto a un difensore spese di difesa spese di gratuito patrocinio inattività successiva alla sospensione legittimazione passiva anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25116/2022 R.G. proposto da : CURCIO ANGELA, elettivamente domiciliata in Vico Equense, piazza Umberto I, n. 21, presso lo studio dell’avvocato DILENGITE CIRO(DLNCRI64E15L845P) pec , che la rappresentae dife nde -ricorrente- contro PARLATO ANIELLO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAn.1577/2022depositata il 23/06/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 07/01/2