Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the plaintiff, did not act to preserve the case against the insurer and third party. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to extinguish the proceedings and order the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28234/2022 R.G. proposto da : CANNALIRE GISELDA, digitalmente domiciliata presso l’indirizzo pec dell’avvocato SETTEMBRE GIORDANO (STTGDN72M16G187Z), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in LECCE , G. Argento, n. 12, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI SALVATORE (VNCSVT59H30L011B) pec , che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CARBONE LUCA -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n.603/2022 depositata il 19/04/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i