Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Terza Iniziative Marinare Srl, had filed an appeal against a second-instance judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14525/2022 R.G. proposto da : TERZA INIZIATIVE MARINARE SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata digitalmente presso l’avvocato DE MIRANDA PAOLO (DMRPLA64A14D704B) pec paolo.demiranda@ordineavvocatiravenna.eu, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SEASER SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dell’avvocato SORBO IVAN (SRBVNI72A08E205J) pec ivan.sorbo@ordineavvocatibopec.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.2723/2021depositata il 25/11/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom