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Ordinanza — n. 1138/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming abusive contract clauses and perceptual error regarding debtors' donations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1138/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the donees inadmissible, rejecting their claim that the lower court failed to identify abusive clauses in the underlying debt instruments. The court reasoned that the alleged error was one of law, not perception, and that any violation of consumer protection rules regarding abusive clauses must be raised via opposition rather than revocation. Furthermore, the court noted the donor was an entrepreneur, not a consumer, and that the revocatory action remains valid even if the underlying debt is contested.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 66 l. fall.: The revocatory action for omission of an abusive clause is inadmissible when the alleged error is one of law rather than perception, and when the proper remedy for contesting the validity of the underlying contract is opposition rather than revocation.

Parole chiave

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revocatory action abusive clauses perceptual error consumer protection inadmissible appeal debt recovery donation validity revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Di tale ordinanza Francesca Lucarelli, Simone Lucarelli e Maria Grazia Nanni hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 66 l. fall.
La Curatela fallimentare riassunse il giudizio introdotto da Unicredit, coltivando l’azione pauliana proposta da quest’ultima società, ex art. 66 l. fall..
Art. 650 c.p.c.
Art. 96, comma terzo, c.p.c.
La palese inconsistenza delle ragioni addotte dai ricorrenti ne giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 c.c
, con distinti atti di citazione impugnarono la donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c..
art. 650 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023
650 c.p.c., non col rimedio della revocazione (come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corteproprio con la sentenza invocata dai ricorrenti, ovvero Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023);
Ordinanza della Corte di cassazione 31 ottobre 2023 n. 30214
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24768/23proposto da: -) Lucarelli Francesca, Lucarelli Simone e Nanni Maria Grazia , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Aldo Lucarelli; -ricorrenti - contro -) Fallimento della società “Lucarelli Antonio Francesco Da Costantino s.n.c.”, di Lucarelli Francesco e di Lucarelli Antonio , in persona del curatore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Roberto Di Pietro ; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 31 ottobre 2023 n. 30214; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Francesco Lucarelli donò ai due figli Francesca Lucarelli e Simone Lucarelli la nuda proprietà di un immobile sito ad Avezzano, esteso su due piani e composto da 11,5 vani, nonché la circostante corte di 240 metri quadrati. Contestualmentedonò alla moglie il 50% del diritto di abitazione, riservando a sé la restante metà. Oggetto: revocazione - omesso rilievo di una clausola “abusiva” -errore percettivo - esclusione. N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 2. Nel 2014 la Banca del Fucino s.p.a., e nel 2015 la Unicredit s.p.a. , con distinti atti di citazione impugnarono la donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Dedussero di essere creditori di Francesco Lucarelli in virtù di due decreti ingiuntivi non opposti, fondati su due fideiussioni rilasciate dal suddetto Francesco Lucarelli a favore dei due istituti di credito. I due giudizi vennero dichiarati interrotti a causa del fallimento di Francesco Lucarelli, a sua volta conseguente al fallimento della società di persone “Lucarelli Antonio Francesco diCostantino s.n.c.”, di cui Francesco Lucarelli era socio. La Curatela fallimentare riassunse il giudizio introdotto da Unicredit, coltivando l’azione pauliana proposta da quest’ultima società, ex art. 66 l. fall..

3. Nel 2018 il Tribunale di Avezzano, riuniti i giudizi, accolse la domanda e dichiarò inefficace la donazione. La Corte d’appello de L’Aquila rigettò il gravame proposto dai donatari. Questa Corte, adìta dai soccombenti, con ordinanza 31.10.2023 n. 30214 rigettò il ricorso proposto da Francesca Lucarelli, Simone Lucarelli e Maria Grazia Nanni.

4. Di tale ordinanza Francesca Lucarelli, Simone Lucarelli e Maria Grazia Nanni hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., con ricorso fondato su due motivi. La Curatela del fallimento di Francesco Lucarelli ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti deducono che costituì “errore percettivo” il non avere questa Corte rilevato che le due fideiussioni prestate da Francesco Lucarelli a favore della Banca del Fucino e della Unicredit si sarebbero dovute ritenere nulle, perché contenenti clausole frutto di un accordo limitativo della concorrenza concluso davari istituti di credito, tra i quali i due enti attori, e sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 1.1. Il motivo è temerario. Sia perché -a tutto concedere - il non rilevare la nullità d’un contratto è un errore di diritto e non un errore percettivo; sia perché l’eventuale inesistenza del credito a garanzia del quale fu proposta l’azione revocatoria si sarebbe dovuta far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non certo in questa sede. 1.2. Completezza impone di aggiungere che in ogni caso la presenza in un contratto di fideiussione di clausole frutto di intese restrittive della concorrenza vitiatur se non vitiat ( come stabilito da Sez.

U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), e nel caso di specie Francesco Lucarelli rimarrebbe debitore insolvente anche se dai contratti di fideiussione fossero espunte le clausole contestate.Pertanto - lo si rileva solo ad abundantiam - il preteso error iurisfu anche inesistente.

2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono che costituì “errore percettivo” il non avere l’ordinanza revocanda rilevato che ambedue i decreti ingiuntivi, fonte dell’obbligazione a cautela della quale fu proposta l’azione revocatoria, non contenevano alcun avviso “circa la possibileabusività del contratto posto alla base dell’ingiunzione”. Deducono che è obbligo del giudice della fase sommarianel rito monitorio rilevared’ufficio la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto posto a base dell’ingiunzione; che tale obbligo è stato affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9479del 2023; che ciò nel caso di specie non era avvenuto. 2.1. Il secondo motivo è ancora più temerario del primo. Infatti:

a) quello denunciato -ammesso che esista -sarebbe un errore di diritto e non un errore percettivo;

b) in ogni caso l’eventuale contrarietà al diritto comunitario d’un decreto d’ingiunzione, il quale non abbia rilevato l’esistenza d’una clausola abusiva inserita in una fideiussione stipulata dal consumatore, va fatta valere N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 col rimedio dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non col rimedio della revocazione (come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corteproprio con la sentenza invocata dai ricorrenti, ovvero Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023);

c) Francesco Lucarelli era comunque un imprenditore , non un consumatore; d) (quel che più rileva) l’azione revocatoria è ammessa anche a tutela di crediti contestati, sicché l’eventuale contestazione sulla validità della fideiussione non avrebbe potuto impedire l’accoglimento della domanda.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La palese inconsistenza delle ragioni addotte dai ricorrenti ne giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Lucarelli Francesca, Lucarelli Simone e Nanni Maria Grazia, in solido,alla rifusione in favore del Fallimento della società “Lucarelli Antonio Francesco Da Costantino s.n.c.”, di Lucarelli Francesco e di Lucarelli Antonio, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Lucarelli Francesca, Lucarelli Simone e Nanni Maria Grazia, in solido,al pagamento in favore del Fallimento della società “Lucarelli Antonio Francesco Da Costantino s.n.c.”, di Lucarelli Francesco e di Lucarelli Antonio,della somma di euro 5.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 Così deciso in Roma, n