Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs compensation agreed by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Energo s.r.l. against a prior ruling was withdrawn by the appellant on November 6, 2024. Intesa Sanpaolo s.p.a. subsequently agreed to the withdrawal and requested compensation of litigation costs. The court declared the cassation judgment extinguished and ordered no further proceedings on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 c.p.c.; Upon withdrawal of a cassation appeal with mutual agreement on cost compensation, the court declares the judgment extinguished and dismisses the request for cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22725/23proposto da: -) Energo s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Marco Rossi; -ricorrente - contro -) Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoLeonardo Bottazzi; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 14 aprile 2023 n. 10010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; La Corte rilevato che la società Energo s.r.l. ha impugnato per revocazione ex art. 395 c.p.c. l’ordinanza della Corte di cassazione 14.4.2023 n. 10010; che la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso; che con atto depositato il 6 novembre 2024 la società Energo ha rinunciato al ricorso, chiedendo che le spese fossero compensate; che con atto depositato in pari data la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha dichiarato di aderire all’istanza di compensazione delle spese; Oggetto: rinuncia N.R.G.: 22725/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 che, stante l’adesione alla rinuncia, non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione;
P.q.m. dichiara estinto il giudiziodi cassazione; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazi