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Ordinanza — n. 1117/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to specifically restate rejected evidentiary requests in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Landolfi's appeal against the Second Instance Court's dismissal of her evidentiary requests. Landolfi argued the lower court improperly rejected her requests without specific grounds, but the opposing party contended they were time-barred. The court ruled that appeals must specifically restate rejected requests rather than merely referencing the first instance file, leading to the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The appeal must specifically restate rejected evidentiary requests; generic references to the first instance file are inadmissible.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds evidentiary requests second instance procedure inadmissible appeal time-barred requests materia di assicurazione contro gli infortuni risarcimento dei danni da incidente stradale assicurazione automobilistica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22229/2023 R.G. proposto da : LANDOLFI ANNA, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA VIA MARCONI 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARCO BOCCA (BCCMRC76D17C129Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASTARITA COLOMBA, ALLIANZ SPA -intimate- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SALERNO n. 2534/2023 depositata il 08/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 15 dicembre 2021, Anna Landolfi proponeva appello avverso la sentenza del 29 novembre 2021 del Giudice di pace di Amalfi esponendo di avere introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 20 settembre 2019 in Castellammare di Stabia.

Nell’occasione il proprio motociclo era stato tamponato da un’autovettura Smart, a sua volta sospinta dal veicolo Fiat Panda di proprietà di Colomba Astarita ed assicurato con Allianz S.p.A. A causa dell’impatto il motociclo subiva danni per euro 2500. Nel giudizio si costituiva la compagnia eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Amalfi, in favore di quello di Milano, sede della compagnia o di Gragnano, luogo di residenza della convenuta o di quello di Torre Annunziata, riferito al luogo di verificazione del sinistro.

Contestava nel resto la dinamica. La conducente del veicolo restava contumace. Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale assegnando tre mesi per la riassunzione del giudizio. Anna Lambiase impugnava la sentenza rilevando che il Giudice di pace aveva dichiarato la incompetenza sulla base di una eccezione incompleta. Si costituiva la compagnia eccependo la inammissibilità dell’appello e contestando nel merito l’impugnazione. Con ordinanza dell’11 maggio 2022 il Tribunale dichiarava la nullità della notifica dell’atto di appello nei confronti della conducente del veicolo, si procedeva alla rinnovazione ed alla nuova declaratoria di contumacia della Astarita.

Il Tribunale di Salerno con sentenza dell’8 giugno 2023 accoglieva i motivi di impugnazione relativi alla declinatoria della competenza, rilevando che la causa non avrebbe potuto essere rimessa al primo giudice, ma anche che l’appellante avrebbe dovuto censurare la statuizione di rigetto implicito delle richieste istruttorie. Sulla base di tali elementi, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della sentenza per erronea declinatoria della competenza, ma rigettava, nel merito, la domanda formulata dall’appellante, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Anna Landolfi sulla base di un motivo. Le parti intimate non si costituiscono. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 342,346 e 359 c.p.c. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi di impugnazione avverso una sentenza dichiarativa dell’incompetenza per territorio, non operano i criteri ordinari di specificità dei motivi di appello con conseguente automatica riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado.

Il motivo è infondato. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale” (Cass.

Sez. 3 -, Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023, Rv. 668195 -01). Nella decisione cui si riferisce la massima è stato ribadito che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. Anche in quel caso il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e il danneggiato aveva proposto appello.

Il Tribunale aveva accolto il motivo relativo alla dichiarazione di incompetenza, ma aveva dichiarato decaduto per tardività l’appellante in ordine alla formulazione delle istanze istruttorie. Tale principio, peraltro è presente anche nella decisione richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui “l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove manchi quest'ultima, non è esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019, Rv. 653588 -01).

Nel caso di specie avverso la decisione del Giudice di pace non è ammesso il regolamento di competenza e la parte appellante non ha riproposto alcuna istanza istruttoria implicitamente rigettata dal primo giudice. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese poiché le parti intimate non si sono costituite. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.T.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1bis dell