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Decreto — n. 1089/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 1089/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the mandatory 40-day period. The appellant, Regolo Paolo, challenged a second-instance judgment against Villa Torri Hospital S.R.L. and Elena Mihai but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day response deadline waiver of appeal rights settlement proposal procedure litigation costs allocation correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6122/2023 R.G. proposto da : REGOLO PAOLO, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Sempione, 9 presso lo studio dell’avvocato RIZZI ANTONELLA (RZZNNL61L41L682H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L., elettivamente domiciliata in Milano, V.larga 8, presso lo studio dell’avvocato SELLETTI SONIA (SLLSNO67R56B041F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI MARCO FRANCESCA (DMRFNC72D47F205U) -controricorrente- nonchè contro MIHAI ELENA, elettivamente domiciliatain Ragusa, V ia Archimede, 156, presso lo studio dell’avvocato CILIA PASQUALINO (CLIPQL65E11H163N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAn.2618/2022depositata il 23/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.155,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04