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Decreto — n. 1088/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1088/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Davide Balzano, had not requested a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and no further judgment on the merits was required.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal procedural extinction settlement proposal forty day period cassation procedure pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete dati personali degni di particolare protezione documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16329/2024 R.G. proposto da : BALZANO DAVIDE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SOLANAS MARIO (SLNMRA66E20A355R) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, PUGGIONI ANDREA, CERA MICHELE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANUSEI n.125/2024 depositata il 16/04/2024; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/11/2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Escluso l’oscuramento dei dati: infatti, non appare, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l’accoglimento dell’istanza di parte , quelli dovendo intendersi quali “opportuni”;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,