Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Rome Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Ciciarelli, did not request a decision on the appeal despite the proposal being communicated on November 5, 2024. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10589/2024 R.G . proposto da : CICIARELLI ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso de se medesimo (CCRLSN71M12H501J) -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato BUONAFEDE ACHILLE (BNFCLL58T16F839M) -controricorrente- nonchécontro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato BARONI ALESSIA (BRNLSS73L60H501Z) -controricorrente- nonchécontro BANCA D’ITALIA - intimat a - avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 2961/2024 depositata il 15/02/2024;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 17/07/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d