Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposed settlement. The appellant, Bologna Cesare, did not act on the proposal communicated by the court on November 20, 2024, while the respondent, Pierani Giorgio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs of Euro 2,100.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3821/2024 R.G. proposto da : BOLOGNA CESARE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato MARCOLINI FRANCO (MRCFNC46T03A944H) -ricorrente- contro PIERANI GIORGIO, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentate della A . S . D . CIRCOLO TENNIS CATTOLICA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato DINA MATTEO (DNIMTT80B21H294F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n.1504/2023 depositata il 07/07/2023.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 15/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R