Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Pavalyuk sisters and UnipolSai Assicurazioni S.p.A., where the lower court had already issued a judgment. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17221/2023 R.G. proposto da : PAVALYUK ANASTASIYA, PAVALYUK ZINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difese dell’avvocato ROSATI BENEDETTA (RSTBDT73R59D612P) in uno all’avvocato ANGELINI CARLO AUGUSTO (NGLCLG58P03G478K) -ricorrenti- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n.239/2023 depositata il 02/02/2023.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/11/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i