Decreto — n. 1079/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1079/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25392/2023 R.G. proposto da : DELEDDA STEFANIA GRAZIA, DE DOMENICO COSIMO, BUA GIOVANNI, CRESPI ENRICA, BALESTRINO ANTONELLA, BRIESE ANETTE ELISABETH HERTHA, BERTONE STEFANIA LUISA, DEL ROMANO ELENA, CALDERONI DEBORA, COMAR CONSUELO, BORRELLI GIOVANNI, BUSATO MARTINA, CHEZZI MASSIMO, GERALI ALBERTO, DI STEFANO LIDIA, GRECO ROSA MARIA, DI FRANCO FILIPPO MARIA, EUSEBI GIOVANNA, GENNA NICOLO', FANTASIA ANGELO, GALLA BARBARA, DIGIORGIO MICHELA, GAITO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da DI PALMA TERESA, GIULI MARIA LUISA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J), che le rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINSTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3740/2023depositata il 24/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l a part e ricorrente difesa dall’avv. Tortorella al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, e la parte ricorrente difesa dall’avv. Amoruso alla liquidazione dei compensi alla controparte nella misura di euro 1.100,00 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così decis