Decreto — n. 1077/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1077/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1094/2024 R.G. proposto da : ZUCCHI CHIARA, COCCIA ANNAMARIA, GIAGU NICOLINA, NOCERA GIUSEPPE, MACULAN RICCARDO, MORELLI GIOVANNI, D'ARCADIA CINZIA, MORACE GIOVANNI BATTISTA, LUCCA MIRELLA, RAGLIONE SANDRINO, DI BERNARDO LIVIA, GERRATANA GIUSEPPINA, PORCU ANDREA, DORDOLIN PIETRO, LEONE ERCOLE, DI GIULIO STEFANO, MORANDINI SERGIO RENZO, REDA PATRIZIA, ZARDINONI BRIANA, PILLA MARGHERITA, VITALI PIETRO, UVA MAURIZIO GIACINTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da BELLA SERGIO, TREBBI FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE , DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3872/2023depositata il 29/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti difesi dall’avv. Tortorella al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.500,00 per compensi, e i ricorrenti difesi dall’avv. Amoruso al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.100,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così dec