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Ordinanza — n. 1041/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to incomplete transcript of first-instance judgment regarding interest to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1041/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the transcript of the first-instance judgment was incomplete and failed to describe the specific application of the new interest-to-act rule. The appellant argued that the lower court incorrectly applied a new statute to bar her challenge to the tax roll extract, but the court noted the transcript merely referenced a Supreme Court precedent without detailing the actual reasoning of the contested decision. Consequently, the court could not verify whether the lower court's application of the new law was correct, as the internal res judicata on the interest to act precluded the appellate court from reviewing the merits without a complete record.

Regesto Legislator

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Art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The appeal is inadmissible if the transcript of the first-instance judgment is incomplete, preventing the Court of Cassation from verifying the application of the new law regarding the interest to act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal interest to act incomplete transcript internal res judicata tax roll extract new legislation application Cassation procedure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Impugnazione estratto del ruolo - Eccezione di giudicato interno sull’interesse ad agire - Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co.
Art. 2909 c.c.
civ., oltre che dell’art. 2909 cod.
Art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
La riscontrata carenza descrittiva, pertanto, impedisce di dare seguito al principio secondo cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, “l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art.
Art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2909 cod. civ
civ., oltre che dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704
Cass. Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv.
Cass. Sez. 5, sent. 16 luglio 2014, n. 16227
Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283
Orbene, si assume, il suddetto “ius superveniens” –pur come interpretato da Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283 – incontrerebbe un “limite invalicabile” nell’esistenza di un giudicato, che si assume sussistere nel caso di specie, sull’interesse ad agire.
Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448
26283), “trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse” (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 26 ottobre 2023, n. 29729
666744-01, analogamente, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 ottobre 2023, n. 29729, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 703-2023proposto da: MANCINI MARZIA, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Simona DI FONSO; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE,in persona del Sindaco e l egale r appresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliat a presso gli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, v ia del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Guglielmo FRIGENTI; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Impugnazione estratto del ruolo - Eccezione di giudicato interno sull’interesse ad agire - Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c. R.G.N.703/2023 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 Adunanza camerale -intimata - Avverso la sentenza n. 1 0341 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 28/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/09/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Marzia Mancini ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10341/22, del 28 giugno 2022, del Tribunale di Roma, che – nel pronunciarsi sull’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 7373/20, del 18 maggio 2020, del Giudice di pace della stessa città – ha d ichiarato l’inammissibilità del gravame, per difetto di interesse ad agire, in virtù della sopravvenuta norma di cui all’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di non impugnabilità dell’estratto del ruolo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver impugnato l’estratto del ruolo al fine di sentir dichiarare non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale n. 09720180096567482000, eccependo il difetto di notifica della stessa e la conseguente prescrizione del diritto di credito. Costituitisi in giudizio sia l’ente impositore (il Comune di Roma, oggi Roma Capitale) sia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER, l’adito giudicante, dichiarata – secondo l’odierna ricorrente –l’ammissibilità dell’opposizione sull’estratto di ruolo, respingeva nel merito la domanda della Mancini, ritenendo il titolo validamente notificato. Esperito gravame, il giudice d’appello –nella contumacia dei già convenuti – lo dichiarava inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi della norma sopra richiamata, che ha introdotto il comma 4-bis n ell ’ art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la Mancini, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 345 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 2909 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver “applicato ufficiosamente” la norma sopravvenuta, recante “una disciplina sul tema «interesse ad agire» rispetto al quale si era formato giudicato interno stante la mancata impugnazione incidentale sul punto”, dato che la decisione del primo giudice, per quanto sfavorevole, “si era pronunciata in contraddittorio tra le parti per la sussistenza di valido interesse ad agire in capo all’attrice”. Orbene, si assume, il suddetto “ius superveniens” –pur come interpretato da Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283 – incontrerebbe un “limite invalicabile” nell’esistenza di un giudicato, che si assume sussistere nel caso di specie, sull’interesse ad agire.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Roma Capitale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Ilricorso è inammissibile . 8.1. Osta, infatti, all’ammissibilità della presente impugnazione, più ancora che la scarna esposizione dei fatti di causa (che, nel complesso, appare di dubbia adeguat ezza in relazione al “thema decidendum” devoluto all’esame di questa Corte, non integrando quella “esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata”, occorrenteper ritenere osservato il requisito di “contenuto-forma” di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01 e Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01), la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Invero, il ricorso riproduce (pag.

2) solo il frontespizio della sentenza di primo grado, seguito da uno “stralcio” che, per vero, neppure può dirsi tratto , con certezza, dalla stessa e che, oltretutto, si limita a richiamare un arresto delle Sezioni Unite – si tratta di cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv. 636309-01 – che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto del ruolo, senza neppure chiarire se tale principio si applichi al caso di specie. Sotto questo profilo, ovvero dell’incompletezza della trascrizione della sentenza di prime cure, deve darsi seguito al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, “pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica” (Cass.

Sez. 5, sent. 16 luglio 2014, n. 16227, Rv. 632127-01). La riscontrata carenza descrittiva, pertanto, impedisce di dare seguito al principio secondo cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, “l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione” (secondo quanto affermato da Cass.

Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283), “trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse” (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv. 666744-01, analogamente, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 ottobre 2023, n. 29729, Rv. 669211-01).

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando Marzia Mancini a rifondere, a Roma Capitale , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.