Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Zhao Changgin, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, while the opposing party, Societa' Reale Mutua, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant code of civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11432/2024 R.G. proposto da : ZHAO CHANGGIN, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoGENOVESI GIANEMILIO -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato BEVILACQUA ANNA -controricorrente- nonchè contro CHEN DAOSHENG -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1197/2023 depositata il 2/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio2025