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Ordinanza — n. 918/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules that a counterclaim exceeding the judge's value limit transfers jurisdiction to the Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 918/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Tribunal of Rome competent to hear the case after finding the lower court erred in jurisdictional assessment. The appellant argued the claim was not a counterclaim and fell below the value threshold, while the respondent contended the additional request constituted a valid counterclaim exceeding the limit. The Court ruled that the request for debt verification was a counterclaim regarding a credit over €5,100, thereby transferring jurisdiction to the Tribunal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 17 c.p.c.; Art. 10, comma 2 c.p.c.: A request for debt verification filed by a defendant in an enforcement opposition constitutes a counterclaim; if its value exceeds the judge of peace's limit, jurisdiction transfers to the Tribunal.

Parole chiave

Generato dall'IA
competence regulation counterclaim value enforcement opposition jurisdiction transfer judge of peace limit esecuzione forzata truffa in materia di credito pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 c.p.c.
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un ’ ipotesi di competenza per materia o funzionale , sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art.
Art. 10, comma 2 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
77 del 7/03/2018) , legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.
art. 615 c.p
Con ricorso ex art. 615 c.p.c.
art. 7 c.p
art. 35 c.p
art. 17 c.p
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c.
art. 164 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 77 del 7/03/2018 della Corte Costituzionale
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17673/2019
a) in compensazione il credito vantato dall’odierna debitrice in virtù dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17673/2019 del 2 /0 7 / 2019, con la quale la Tralicci è stata condannata al pagamento in favore di Intesa San Paolo della somma di € 3.118,24;
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6822/2024 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell ’ avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S), che la rappresenta e difende , domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA, n. 190, presso lo studio dell’avvocato BARONI ALESSIA (BRNLSS73L60H501Z), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA (RSNNMR57E41H224U), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro INTESA SANPAOLOS.P. A . , BANCA D ’ ITALIA -intimate - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA in causa iscritta al n.r.g.41371/2021, depositata i l 22/02/2024 ;

R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA L’ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così espone i fatti di causa, per quanto ancora qui rileva: con sentenza n. 14829/2018 pubblicata il 17/07/2018, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da Gina Tralicci dichiarando il diritto di “ Tralicci di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. limitatamente alla somma richiesta in precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 1.605,96, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione ed entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata dovuta dal terzo, o accertata come dovuta, nell’ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo”.

Compensava le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L a Tralicci riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo l’assegnazione delle somme. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione la Intesa Sanpaolo Spa, eccependo:

a) in compensazione il credito vantato dall’odierna debitrice in virtù dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17673/2019 del 2 /0 7 / 2019, con la quale la Tralicci è stata condannata al pagamento in favore di Intesa San Paolo della somma di € 3.118,24;

b) l’impossibilità di procedere al pagamento in quanto Intesa sarebbe stata terza pignorata nell ’ ambito di un pignoramento esattoriale che vedeva la Tralicci debitrice per oltre due milioni di Euro.Con atti di intervento depositati il 27 / 11 / 2019 tale Medica Milos e la stessa Tralicci c hiedevano l ’ assegnazione di somme in virtù di titoli esecutivi vantati nei confronti del debitore esecutato. Con ordinanza del 27/04/2021 il giudice dell’esecuzione così provvedeva:

1) rilevava il diritto della Tralicci di agire unicamente gli interessi legali sulla somma di € 1.065,96, decorrenti dalla data R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle di emissione dell’ordinanza di assegnazione azionata (1/07/2003), al soddisfo e dunque pari ad € 298,27 e comunque entro il limite della somma oggetto della dichiarazione del terzo;

2) rilevava la tardività degli interventi spiegati dalla stessa Tralicci e da Modica Milos. In ragione di ciò, accoglieva l ’ istanza di sospensione, compensava le spese e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa. Con atto di citazione in riassunzione la sola Gin a Tralicci ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.a., chiedendo di “dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da SPA INTESA nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta dalla SPA INTESA SANPAOLO anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore.

In adesione della nuova domanda svolta dall’attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della SPA INTESA SANPAOLO di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00”. Il tutto con vittoria di spese di lite. Regolarmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, I nte s a San Paolo S.p.a. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace. Nel merito, ha quindi contestato la fondatezza dell’atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Disposta con ordinanza del 30/03/ 2022 nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio alla luce di Cass. n. 13533/2021, i terzi pignorati, pur ritualmente ricevuta la notifica, non si sono costituiti. Il Tribunale ha, quindi, affermato che, con sentenza n. 14829/2018, lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di Gina Tralicci di procedere all’esecuzione R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 1.605,96, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione (1/07/2003) e che ai sensi dell’art.17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede.

Nel caso di specie, esso si componeva dei soli interessi legali maturati sulla sorte capitale di € 1.605,96, che, alla data di notifica del precetto (avvenuta il 21/01/2011), ammontavano ad € 298,81, alla data di notifica del pignoramento (avvenuta il 5/05/2011) erano pari ad € 305,67 ed alla data del deposito del ricorso in riassunzione (18/07/2018) ad € 433,47e, che, pertanto, competente a decidere la controversia è il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. applicabile.Il Tribunale ha: - da un lato, escluso che l ’ eccezione di compensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17673/2019), formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, estendesse il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 c.p.c.; - rilevato che alcuno spostamento di valore poteva esser rintracciato negli atti di intervento spiegati solamente il 27/11/2019 nella procedura R.G.E. 19715/2011,in quanto tardivi ; - sancito l ’ irrilevan za , infine, d elle conclusioni dall ’ attore, laddove chiede di “far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell’ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc”: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore:

C. Valle esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale. L’ordinanza è impugnata con due motivi per regolamento di competenza da Gina Tralicci. Poste ItalianeS.p.a. ha depositato memoria. Intesa San Paolo S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 25/11/2024, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo è per inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art.183 c.p.c. e tanto sulla ba s e dell ’ art. 38 c . p . c . , secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza ex art.183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza.

Tale motivo è infondato, in quanto, a prescindere dall ’ epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di Banca Intesa S.p.a., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.a. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all ’ esito dell ’ interlocuzione delle parti , con ordinanza declinatoria della competenza.

R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle Né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa. Il secondo motivo è posto per illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto Gina Tralicci aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamenteritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stessoTribunale.

Il secondo motivo è fondato. La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza , la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversiadel Tribunale.

Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un ’ ipotesi di competenza per materia o funzionale , sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per R.g. n. 6822 del 2024 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle valore. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.

A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia , in relazione alle domande delle parti contrapposte,il Tribunale di Roma , davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito , cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale ( sentenza n. 77 del 7/03/2018) , legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.

D ’ altra parte, la Banca d ’ Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata. P.Q. M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Compensale spese di lite. C