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Ordinanza — n. 863/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify documentary evidence in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 863/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact location and sequence of the documentary evidence supporting the nullity claim. Although the lower court rejected the argument due to the lack of a specific administrative sanction, the Supreme Court ruled that the procedural defect in citing the documents was fatal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; Art. 1418 cod. civ.: The appellant must precisely identify the specific acts and documents relied upon in the complaint, including their exact location in the file and sequence, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility onere della prova specificità del ricorso fideiussione nullità contratto documentazione processuale Corte di Cassazione fedecommesso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
civ.), la ricorrente non ha provveduto all’assolvimento dell'onere di cui all'art. 366 comma primo, n.
Art. 1418 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1957 cod. civ
Da tantodiscendeva nel merito il rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., espressamente derogato dall’art.
artt. 2697 cod. civ
civ., la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
art. 1418 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 marzo 2012, n. 4220
Cass. 16 marzo 2012, n. 4220).
Cass., 4 marzo 2021, n. 5999
Cass., 4 marzo 2021, n. 5999; sez.
Cass., 23 settembre 2019, nn. 23552 e 23553
Cass., 18 giugno 2020, n. 11892
23552 e 23553; Cass., 18 giugno 2020, n. 11892; 6 novembre 2012, n.
Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469
Cass. 19 aprile 2016, n. 7701
Cass. 20 luglio 2021, n. 20753
Cass. 20 luglio 2021, n. 20753; 24 giugno 2020, n.
Cass. 24 giugno 2020, n. 12498
Cass. 20 marzo 2017, n. 7048
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Testo completo

ricorso iscritto al n. 16048/2022 R.G., proposto da PERUTOSilvana, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Miraldi per procura su foglio separato allegato al ricorso pec antonella.miraldi@pec.ordineavvocaticatania.it - ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION s.r.l. e per essa la mandataria doValue s.p.a.(già doBank s.p.a.), in persona del procuratore speciale Eleonora Perri, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Scardavilla giusta procura speciale per atto notaio Anita Varsallona del 20.7.2017 rep. 60852, racc. 11359, su foglio separato allegato al controricorso pec antonella.scardavilla@pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 739/2022 della CORTE d'APPELLO di Catania pubblicata in data 11.4.2022;

Fideiussione - Intesa restrittiva della concorrenza –Nullità del contratto –Onere della prova – Omessa produzione del provvedimento sanzionatorio udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6.11.2024 dal Consigliere dott. Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 1891/2021, pubblicata il 27/4/2021, il Tribunale di Catania rigettò l’opposizione svolta da Peruto Silvana, Crispino Luca, Crispino Orazio e Crispino Fabrizio contro il decreto ingiuntivo n. 3099/2019, richiesto ed ottenuto da Fino 1 Securitisation s.r.l. nei loro confronti quali fideiussori di Zoo Agri Service s.r.l., per il pagamento di euro 288.720,86 oltre accessori.

2. La Corte d’ A ppello di Catania con sentenza pubblicata in data 11.4.2022 rigettò l’appello proposto da Peruto Silvana, Crispino Luca, Crispino Orazio e Crispino Fabrizio con l’aggravio delle spese di fase. Per quanto rileva nella presente sede, in sede di appello la Peruto, insieme agli altri impugnanti, eccepì la nullità della fideiussione quale contratto a valle di una intesa restrittiva della concorrenza in violazione della l. 287/1990 già sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza. La Corte d’appello al riguardo osservòche sugli appellantigravava l’onere del la produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza, non potendo quest’ultimo, quale atto amministrativo, essere considerato alla stregua di un fatto notorio.

Né alla mancata produzione del provvedimento si sarebbe potuto ovviare mediante la conoscenza da parte del giudice a seguito della trattazione di analoghe controversie, trattandosi in questo caso di scienza privata per sé irrilevante. La mancata produzione del provvedimento sanzionatorio ostava, altresì, al rilievo d’ufficio della nullità ex lege 287/1990, per essere tale potere condizionato al fatto che il vizio emerga dagli atti ritualmente acquisiti. Da tantodiscendeva nel merito il rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., espressamente derogato dall’art. 6 della fideiussione.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Peruto Silvana, sulla base di unmotivo. Resiste con controricorso la società doValue s.p.a. , mandataria della società FINO 1 SECURITISATION s.r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico complesso m otivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonchéla violazione degli artt. 1418, 1419 e 1957, comma terzo, cod. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente disatteso l’eccezione di decadenza per lo spirare del termine ex art. 1957, comma terzo, cod. civ.

La ricorrente ha eccepito la nullità della fideiussione contratta il 21.6.2007 in quanto conforme allo schema ABI, dichiarato “anticoncorrenziale” dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, “il quale risulta prodotto tra i documenti del fascicolo di parte d’appello e la sua produzione non contestata ex adverso”. Tanto premesso, erroneamente, la Corte d’appello: - non ha rilevato d’ufficio la nullità della fideiussione per la mancata acquisizione agli atti di causa del provvedimento sanzionatorio; - ha attribuito al provvedimento in questione natura di atto amministrativo, perché emesso da una Autorità Garante; - non ha considerato che in base al d.lgs. 3/2017 gli accertamenti dell’Autorità Garante (tale era all’epoca Banca d’Italia) hanno valore di prova privilegiata e che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia lo si sarebbe dovuto ritenere alla stregua di un fatto notorio come ritenuto da Cass. 24044/2019; - non ha considerato che la mera coincidenza delle condizioni contrattuali pattuite con le clausole dello schema ABI nn. 2, 6 e 8 sarebbe condizione sufficiente per sostenere la nullità derivata del contratto a valle. 1.2.

Il motivo è inammissibile , là dove è denunciata la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. La Corte d’appello correttamente ha sostenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante non è sussumibile nella categoria del fatto notorio, dovendosi intendere come tale una circostanza conosciuta (o che possa essereobiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, sì da giustificare la deroga all a regolacontenuta nell’art. 115 cod. proc. civ. .

Cass. 26 settembre 2019, n. 24044 non ha espresso affatto la ratio decidendi indicata dalla ricorrente, per aver avallatola decisione del giudice di appello, il quale aveva affermato che la nullità di singole clausole non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Per contro, data la natura di atto amministrativo, il provvedimento in questione deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda.

Nel pervenire alla sua decisione la Corte d’appello si è uniformata all’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui quando l’attore deduca l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza già sanzionata dall’Autorità Garante della concorrenza è onerato, tra le altre, della produzione dell’accertamento effettuato in sede amministrativa (v., Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; 28 maggio 2014, n. 11904). Di qui, l’ulteriore affermazione secondo cui la nullità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. sullo specifico tema del rilievo d’ufficionell’ambito delle azioni follow up della nullità dei contratti a valle di intese già sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza, v.

Cass.10 novembre 2020, n. 25273; 19 febbraio 2020, n. 4175; 13 febbraio 2020, n. 3556). La ricorrente quest’oggi, senza aggredire su tale specifico profilo la decisione impugnata, riferisce: “La sig.ra Peruto, fideiussore consumatore, ha eccepito la nullità della fideiussione contrattatail 21/06/2007 su un modello del Banco di Sicilia «ed. 3/2004» in quanto conforme allo schema ABI, dichiarato anticoncorrenziale dal provvedimento n° 55/2005 di Banca d’Italia, il quale risulta prodotto tra i documenti del fascicolo di parte d’appello e la sua produzione non contestata ex adverso”.

In disparte il profilo della pretesa mancata contestazione della dedotta nullità da parte del precedente difensore dell’opposta, che però è apertamente contraddetto da quanto riportato a pagina 13 del ricorso (il precedente difensore avrebbe affermato che il contratto era successivo al provvedimento della Banca d’Italia, poggiava su uno schema diverso e non sarebbe bastato assumere la mera conformità al modello per dedurre la nullità ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.), la ricorrente non ha provveduto all’assolvimento dell'onere di cui all'art. 366 comma primo, n. 6, c.p.c. 1.3.

Al fine del rispetto del principio di specificità, è necessario che il ricorso contenga l'indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il motivo e l’illustrazione del contenuto rilevante, provvedendo alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16 marzo 2012, n. 4220). Infatti, sulla parte ricorrente grava l’obbligo di precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass., 4 marzo 2021, n. 5999; sez. un., 23 settembre 2019, nn. 23552 e 23553; Cass., 18 giugno 2020, n. 11892; 6 novembre 2012, n. 19157; 23 marzo 2010, n. 6937; 12 giugno 2008, n. 15808; 25 maggio 2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.27 dicembre 2019, n. 34469; 19 aprile 2016, n. 7701), poiché il compito dei giudici della corte è quello di procedere a una “verifica degli atti stessi, non già alla loro ricerca” (v. Cass. 20 luglio 2021, n. 20753; 24 giugno 2020, n. 12498; 20 marzo 2017, n. 7048).

La ricorrente nel muovere le riferite doglianze alla decisione della Corte d’appello non ha in alcun modo considerato la ratio decidendiespressa, ma si è limitata a riferire genericamente che il provvedimento risulta prodotto tra i documenti del fascicolo di parte dell’appello omettendo di procedere alla individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. A ciò s’aggiunga che l’espressione utilizzata (v. ultimo capoverso di pagina 8 ed inizio di pagina 9) è quantomai ambigua, potendo riferirsi la proposizione relativa (“il quale risulta prodotto tra i documenti del fascicolo di parte d’appello e la sua produzione non contestata ex adverso”) tanto allo schema ABI, quanto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.

2. All’inammissibilità nei suindicati termini del motivo, assorbiti ogni altra questione e differente profilo, consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.