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Ordinanza — n. 706/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lease termination for non-payment, rejecting force majeure defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 706/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Poltrone's appeal against the Second Instance Court's rejection of his claim regarding a financial lease dispute. The lower courts ruled that the lessee's failure to pay rent constituted a breach of contract, triggering an express termination clause, and rejected the argument that the 2009 earthquake constituted force majeure. The Supreme Court upheld this decision, noting the lessee failed to provide rigorous proof that the seismic event prevented payment and that the termination notice was legally effective.

Regesto Legislator

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Art. 1456 c.c.; Art. 18 c.c.: A unilateral notice of contract resolution based on non-payment constitutes a valid termination, and the lessee's subsequent inability to pay due to a natural disaster does not automatically excuse the breach if the causal link is not rigorously proven.

Parole chiave

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financial lease termination express resolution clause force majeure defense non-payment of rent unilateral notice effect concedente di leasing sequestro del veicolo diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 1456 c.c.
Art. 18 c.c.
Ambrosi inadempimento negoziale, decideva di avvalersi dell’apposita clausola risolutiva espressa ivi contenuta all’art. 18, comunicando tale determinazione all’appellata» (v.
Art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.
con unico motivo di ricorso i l ricorrent e denunzia la “Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 132 c.p.c., per evidente anomalia motivazionale”, dolendosiche la sentenza impugnata sia motivata in guisasostanzialmente apparente;
Art. 700 c.p.c.
art. 1456 c.c
art. 700 c.p
art. 380-bis c.p
formulat a proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
art. 360 c.p
con unico motivo di ricorso i l ricorrent e denunzia la “Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 132 c.p
in relazione all’art. 132 c.p.c., per evidente anomalia motivazionale”, dolendosiche la sentenza impugnata sia motivata in guisasostanzialmente apparente;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, nn. 8053 e 8054/2014
Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069
civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069), con condanna del ricorrent e al pagamento dell a somma liquidata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
Cass. Sez. U, 20 febbraio 2025
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Testo completo

024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25689/2022R.G. proposto da Antonio POLTRONE, rappresentat o e difes o dall’ A vv. Eugenio Galassi, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat o in ROMA,presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec:eugenio.galassi@pec-avvocatiteramo.it) ; -ricorrente - contro SCANIA FINANCE ITALY s.p.a.; -intimata- Oggetto:Fideiussione– Proposta di decisione anticipata-Opposizione Infondatezza. CC 6.11.2024 Ric. n. 25689/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquilan. 430/2022 in data 22/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6/11/2024dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Considerato che 1.la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame proposto da Antonio Poltrone, confermando la sentenza di primo grado, n ulla disponendo sulle spese del gravame, in difetto di costituzione dell’appellataSCANIA FINANCE Italy s.p.a.; 2.per quanto ancora d’interesse, il Tribunale di Teramo aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta da Antonio Poltrone , evidenziando come legittimamente il veicoloera stato restituito alla società convenutaa seguito dell’omissione da parte del Poltrone del pagamento di talune rate della locazione finanziaria; la società locatrice, con missiva in data 15/10/2009 ( ricevuta dall’utilizzatore in data23/10/2009) gli aveva comunicato la risoluzione negoziale in ragione della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 18 del contratto di leasing stipulato in data 25/09/2008, con conseguente venir meno del titolo legittimamente la detenzione, aggiungendo come tale comunicazione, quale atto unilaterale recettizio, fosse idoneo a produrre i medesimi effetti di una sentenza giudiziale, in virtù del disposto di cui all’art. 1456 c.c., a nulla rilevando i successivi pagamenti effettuati dal debitore dopo la ricezione della missiva, essendo essi intervenuti dopo che ormai il contratto di locazione finanziaria si era risolto di diritto per inadempimento, peraltro non contestato dal Pultrone, che aveva imputato il mancato pagamento dei canoni ad un ritardo asseritamente qualificabile come causa di forza maggiore, integrata dalle conseguenze prodotte dall’evento sismico che, nell’aprile 2009, aveva colpito parte del territorio abruzzese;

CC 6.11.2024 Ric. n. 25689/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi osservava sul punto il giudice di prime cure come anche il semplice ritardo nel pagamento dei canoni costituisse inadempimento, da ritenersi grave alla luce dell’importo omesso, legittimando così l’operatività della richiamata clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing e che l’inadempimento non poteva ascriversi al dedotto evento sismico, in assenza di rigorosa prova ad opera dell’attore, il quale, al contrario, come evidenziato dal giudice adito ex art. 700 c.p.c., era, per sua stessa ammissione, un operatore commerciale operante al di fuori della c.d. zona del cratere in cui erano stati inseriti i Comuni colpiti dagli effetti del sisma del 06/04/2009;

3. avverso la decisione della Corte d’appello, Antonio Pultrone ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo ; sebbene intimataSCANIA FINANCE Italy s.p.a. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;

4. formulat a proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 28/02/2024; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Ritenuto che 1. con unico motivo di ricorso i l ricorrent e denunzia la “Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n.

4) in relazione all’art. 132 c.p.c., per evidente anomalia motivazionale”, dolendosiche la sentenza impugnata sia motivata in guisasostanzialmente apparente;

2. nel la proposta di definizione del giudizio risulta osservato che: «A differenza di quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni in iure che hanno legittimato la riconsegna del bene concesso in leasing alla società concedente, una volta disposto il dissequestro CC 6.11.2024 Ric. n. 25689/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi penale: la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, il contratto di leasingsi era risolto di diritto, era venuto di conseguenza meno ogni titolo che legittimasse l’odierno ricorrente a detenere il bene.

L'iterlogico seguito dalla Corte d’appello è dunque del tutto percepibile, sono stati esplicitati, sebbene la legge processuale non li valorizzi, i singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione e il fondamento di essa; né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.»; 3.il motivo è infondat o ; pur evocando il principio espresso da tempo da questa Corte, secondo cuila riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass.

S ez. U, nn . 8053 e 8054/2014), i l ricorrent e si limita invero alla mera enunciazione del vizio lamentando in astratto la violazione del paradigma dell’art. 360, 1° comma n. 4 , c.p.c. (per il tramite della deduzione della violazione del n. 4dell’art. 132 c.p.c.), non confrontandosi punto ed in concreto con la piana ed esauriente motivazione resa dai giudici di merito, i quali -concordemente- hanno espresso le ragioni in diritto per ritenere non fondata la domanda; in particolare nella sentenza impugnata la corte di merito ha affermatoche « in conseguenza della pronuncia assolutoria, la società appellata, proprietaria del bene, per come ammesso dallo stesso appellante, in conseguenza del mancato pagamento di taluni canoni del contratto di leasing per un importo complessivo superiore agli ottomila euro, costituente CC 6.11.2024 Ric. n. 25689/2022 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi inadempimento negoziale, decideva di avvalersi dell’apposita clausola risolutiva espressa ivi contenuta all’art. 18, comunicando tale determinazione all’appellata» (v. sentenza impugnata pag.

5) e che quindi ha osservato che una volta venuto meno il sequestro, il bene deve essere restituito all’avente dirittoche, a seguito di scioglimento per intervenuta risoluzione del contratto con l’utilizzatore , si individua nel proprietario del bene concesso in leasing (nella specie, il veicolo);

4. non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa in giudizio della parte intimata; per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione laprevision e di cui al 4 ° comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069), con condanna del ricorrent e al pagamento dell a somma liquidata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento della sommadi euro 1 . 000,00 in favore della Cassa delle ammende . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 20