Cassation appeal dismissed as extinguished by parties' joint waiver of litigation rights prior to hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because all parties submitted a joint act of waiver before the hearing. The dispute involved a guarantee bond and a bankruptcy liquidation, but the parties voluntarily abandoned their claims and defenses. Consequently, the court ruled that no further pronouncement on costs or merits was necessary due to this procedural abandonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391 c.p.c.: A joint waiver of litigation by all parties extinguishes the appeal, precluding any ruling on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15423/2022R.G. proposto da COMMERZBANK A.G. FILIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappre sentat a e difes a dall’Avv. Stefano Modenesi, in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in ROMA, via dei Due Macelli n. 66 presso il suo studio(pec: stefano.modenesi@milano.pecavvocati.it); –ricorrente – contro MADAR COIL COATING EUROPE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Oggetto:Fideiussione– Atto di rinunciacongiunta – Estinzione.
CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Avv.ti Angelo Maiolino, Giorio Massarotto e Anna Stefanini , giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Reno n. 30 presso lo studio dell’avv. Anna Stefanini(pec: angelo.maiolino@ordineavvocativicenza.it, avvgiorgio.massarotto@cnfpcec.it, annastefanini@ordineavvocatiroma.org) –controricorrente ricorrente incidentale – nonché contro FALLIMENTO OTEFAL S.p.A., in persona del Curatore pro tempore,rappresentato e difes o dall'Avv.
Lanfranco Massimi , giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed ex lege domiciliata in ROMA, Corso Trieste n.42presso il suo studio; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 512/2022,pubblicata in data 5 / 0 4 / 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1.il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento dell’opposizione di Commerzbank avverso il decreto ingiuntivo n.208/16emesso in suo danno per il pagamento della somma pretesa a titolo di garanzia fideiussoria del contratto di affitto di tre opifici industriali, stipulati nel novembre 2012, tra Otefal e la società Madar Coil Coating Europe s.r.l., rigettava la domanda di pagamento a tale titolo del Fallimento e dichiarava l’inammissibilità della domanda di pagamento avanzata in sede di opposizione dalla Curatela nei confronti della società garantita Madar Coil Coating Europe s.r.l., affittuaria dei benidi proprietà della società Otefal,chiamata in causa dalla Banca opponente , con condannadella C uratela alle spese del primo grado ;
CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 2. in accoglimento dell’appello della Curatela del Fallimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha condannato la CommerzBank AG al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 658.184,00 , oltre interessi e d in accoglimento della domanda di Commerzbank AG nei riguardi della chiamata in causa, Madar Coil Coating Europe s.r.l. , ha condannatoquest’ultima a rifondere alla prima quanto versato alla curatela del Fallimento Otefal s.p.a. in esecuzione della stessa sentenza d’appello, con condanna delle parti appellate, in solidotra loro, a rifondere alla Curatela appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio; 3.Commerzbank ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;il Fallimento Otefal s.p.a. ha resistito con controricorso; la società Madar Coil Coating Europe s.r.l. , in liquidazione, ha resistito con controricorso e proposto , a sua volta,ricorso incidentale sorretto da cinque motivi; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.
Considerato che 1. va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza, con atto del 29 settembre 2024 , le parti ha nno depositato congiunto atto di rinuncia , sottoscritto da da i difensori di tutte le parti a tale riguardo autorizzat i come da procurespeciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391cod. proc. civ.; ex art. 391, 4° co., c.p.c. nonè a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi La Cortedichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).