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Ordinanza — n. 668/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds and lack of specific criticism of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 668/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Frisoli inadmissible and ordered him to pay the opposing party's costs. Frisoli challenged a lower court decision regarding the validity of a guarantee contract, arguing that the appellate court erred in interpreting the modification of debt obligations and the application of specific civil code articles. The court rejected the appeal because the applicant failed to provide a complete copy of the contract as required by procedural law and did not offer specific, targeted criticisms of the appellate court's reasoning on the key legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 396 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to comply with the requirement to submit the complete text of the contested document and if the criticisms raised do not specifically target the decisive reasoning of the lower court on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism requirement complete document submission guarantee contract interpretation procedural compliance garanzia di locazione non pagata fedeltà contrattuale prestito e garanzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1955 c.c.
Art. 1956 c.c.
civ., negando che la mera tolleranza manifestata dalla società finanziaria concedente, a fronte dell’irregolare pagamento dei canoni, potesse integrare un fatto del creditore lesivo dei diritti di surrogazione del garante; - escludeva la liberazione del fideiussore ex art. 1956, cod.
Art. 1957 c.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
14), senza riportare il compiuto tenore della scrittura in parola, in violazione dell’art. 366, n.
Art. 396 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Aquileia Capital Services, già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1309, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19018/2022 R.G. proposto da : FRISOLI ANTONIO, elettivamente domiciliato, fisicamente,in ROMA CORSO TRIESTE 27, presso lo studio dell’avvocato BATTISTELLA LUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TROMMACCO FABIO, domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICE SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA, domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 14/2022 depositata il 20/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Antonio Frisoli propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi corredati da memoria, avverso la sentenza n. 14 del 2022 della Corte d’Appello di Trieste, esponendo, per quanto ancora di interesse, che: - unitamente a Massimo e Michele Frisoli, Lucia Del Sonno e la s.r.l. in liquidazione Punto Mediterraneo, aveva ricevuto notifica di due decreti ingiuntivi emessi, dal Tribunale di Udine, in favore dell’allora ricorrente Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.; - unitamente a Massimo Frisoli e Del Sonno Lucia, in proprio e nella qualità di eredi di Michele Frisoli, si era opposto ai suddetti provvedimenti monitori; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello di Trieste che revocava le ingiunzioni dichiarando l’incompetenza territorio del Tribunale che li aveva emessi; - questa Corte, con ordinanza n. 28162 del 2019 statuiva: la conferma della caducazione dei decreti quanto alle posizioni di Del Sonno in proprio e quale erede di Michele Frisoli, nonché di Massimo, Michele e dello stesso deducente Antonio Frisoli, dichiarando la competenza del Tribunale di Torino; la conferma della caducazione dei decreti quanto alla posizione di Massimo Frisoli in proprio, dichiarando la competenza del Tribunale di Ivrea; la conferma, d’altro canto, della competenza del Tribunale di Udine quanto alla posizione del deducente in proprio, con rinvio alla Corte di appello di Trieste; - quest’ultima, pronunciando sul merito, afferente alla fideiussione prestata dal deducente in favore della società Punto Mediterraneo, per canoni di leasing: - escludeva la liberazione estintiva ex art. 1955, cod. civ., negando che la mera tolleranza manifestata dalla società finanziaria concedente, a fronte dell’irregolare pagamento dei canoni, potesse integrare un fatto del creditore lesivo dei diritti di surrogazione del garante; - escludeva la liberazione del fideiussore ex art. 1956, cod. civ., perché, anche considerando il pagamento dei canoni quale oggetto di obbligazioni future, come invece condivisibilmente negato dal giudice di prime cure, il creditore doveva ritenersi esonerato dal dover richiedere autorizzazione al garante per ulteriore credito, per mutate condizioni economiche del debitore principale, atteso che il deducente era anche titolare dell’80% delle quote della s.r.l. principale debitrice e amministratore unico della stessa, ferma l’intervenuta approvazione specifica e scritta della dispensa a richiedere autorizzazioni; - osservava che nella originaria fideiussione era stato previsto, come possibile anche per l’ipotesi di contratto autonomo di garanzia, l’esonero dall’azione nei confronti del debitore principale entro il termine previsto dall’art. 1957, cod. civ., fermo restando che tale termine avrebbe dovuto farsi decorre, in tesi, dalla scadenza dell’ultimo dei canoni insoluti, con conseguente esclusione di ogni inerzia significativa del creditore; - escludeva ogni invalidità della fideiussione solo per essere stata prestata dopo la stipula della locazione finanziaria avvenuta il 15 maggio 2003, e per i canoni a venire; - escludeva, comunque, per difetto di allegazione prima che di prova, l’errore invalidante in cui sarebbe incorso il garante nel ritenere si trattasse di fideiussione e non invece contratto autonomo di garanzia; - accoglieva il motivo di appello sulla rideterminazione del quantum dovuto, dovendosi per converso escludere che la successiva scrittura perfezionata il 10 settembre 2008 avesse integrato, come ipotizzato dal garante, una novazione con effetti estintivi della previa locazione finanziaria, sia perché conteneva un riconoscimento del debito fino ad allora scaduto, incompatibile con l’opposta ricostruzione, sia perché recava un’espressa dichiarazione di parte volta a escludere l’effetto novativo e ribadire che si trattava di più circoscritte modifiche delle pattuizioni operanti; resiste con controricorso la s.r.l.

Aquileia Capital Services, già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1309, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il deducente, quale mero fideiussore, non aveva sottoscritto il riconoscimento del debito, non essendo più, al contempo, amministratore unico della Punto Mediterraneo, sicché il fatto del condebitore non gli era opponibile anche ai fini dell’esclusione dell’effetto novativo che era stato pertanto tale quanto alle sue così circoscritte obbligazioni, come non gli erano opponibili le clausole abusive presenti nella scrittura del 10 settembre 2008, che comunque non richiamava la fideiussione, quale quella di cui all’art. 6, che stabiliva la definitiva acquisizione di alcune somme da parte del creditore, con negozio di non di mero accertamento ma vessatorio perché preclusivo di contestazioni, e come detto privo di specifica approvazione scritta; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1955, 1956, 1957, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, per effetto della suddetta novazione, il creditore aveva impedito all’odierno ricorrente di potersi valere nei confronti della società per gli inadempimenti antecedenti alla nuova scrittura contrattuale tra il concedente e il locatario, fermo restando che nel momento di tale ultima stipula il deducente, intervenuto non come parte ma solamente quale fideiussore, non era più amministratore unico della società Punto Mediterraneo con conseguente irrilevanza di tale circostanza ai fini dell’esonero dall’autorizzazione del garante al ceditore per accordare ulteriore credito, nonché dell’esonero dalle tempestive quanto necessarie iniziative del creditore nei confronti del debitore principale previsto nell’originario negozio di garanzia e non suscettibile di ritenersi esteso al rapporto oggetto di novazione estintiva;

Considerato che il ricorso, complessivamente esaminate per connessione le censure, è inammissibile; la Corte di appello ha interpretato la scrittura del 10 settembre 2008 in termini meramente modificativi della previa locazione finanziaria, senza effetto novativo, argomentando dall’incompatibilità con il previsto riconoscimento del precedente debito e con la clausola con cui le parti espressamente escludevano trattarsi di novazione; tale ermeneutica negoziale non è stata come tale oggetto di censura, e del resto, sul punto, giusta principio consolidato, quando s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo però le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); pertanto, quando l’interpretazione del negozio data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, in questa misura, al giudizio di legittimità; ciò posto, parte ricorrente mira a eludere tale perimetro sostenendo l’inopponibilità delle pattuizioni contenute nella scrittura del 10 settembre 2008, in particolare quelle sul riconoscimento del debito ovvero sull’acquisizione creditoria delle somme individuate come dovute in base al rapporto intercorso fino alla nuova scrittura e però, come detto, non estinto bensì solo modificato, con esclusione, perciò, di vessatorie limitazioni ai diritti esercitabili dal garante opposte in relazione alle originarie pattuizioni contrattuali; la suddetta critica non si misura con la ragione decisoria, che ha riguardo, secondo quanto illustrato, all’interpretazione del negozio, cui la fideiussione, così qualificata senza censura, risulta come tale accessoria, senza che la modificazione negoziale possa, dunque, in alcun modo considerarsi fatto imputabile al creditore lesivo della possibilità della differente surroga, nei relativi e maturati diritti, da parte del garante, ai sensi dell’art. 1955, cod. civ.; inoltre, quanto in particolare alle deroghe agli artt. 1956, 1957, cod. civ., vale ciò che segue; il gravame neppure si misura, innanzi tutto, con la ragione decisoria, al contempo di tipo fattuale qui non sindacabile, secondo cui il deducente aveva la titolarità dell’80% delle quote sociali, al di là della rivestita posizione di amministratore unico della s.r.l. debitrice; a ciò si aggiunge che nel ricorso (pag. 9 e pag. 14), senza riportare il compiuto tenore della scrittura in parola, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), la parte stessa, in coerenza con quanto constatato dalla Corte distrettuale (pag. 8), afferma di aver in ogni caso sottoscritto il documento contrattuale in questione, accedendo proprio a titolo fideiussorio, ferma la natura non novativa, con effetti estintivi, di cui alla scrittura del settembre 2008; inoltre, l’impugnazione in scrutinio neppure critica specificatamente la statuizione con cui la Corte di appello (pag. 7), facendo richiamo per relazione alla motivazione del Tribunale, esclude, al contempo, che le obbligazioni progressivamente maturate in base al contratto di locazione finanziaria, e oggetto di garanzia, potessero propriamente qualificarsi come future; né risulta specifica censura in ordine all’ulteriore ragione decisoria afferente alla necessità di far decorrere il termine ex art. 1957, cod. civ., dalla scadenza dell’ultimo canone insoluto (ancora a pag. 8); spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che , liquida in euro 9.200,00, di cui 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore diparte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per