Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Latterie Vicentine, challenged a lower court judgment against the appellee, Pizzato, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2027/2023 R.G. proposto da : LATTERIE VICENTINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 134, presso lo studio dell’avvocato DE ROSSI FEDERICO (DRSFRC80T12H501G) rappresentata e difes a dall'avvocato DAL BEN MARCO ANTONIO (DLBMCN74C05L840S), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro PIZZATO MAURO ALFIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FABBIAN MAXIMILIAN (FBBMML70A21C111A) domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro ZANIN RENATO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2211/2022 depositata il 13/10/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 genna