Cassation court allows appeal against lower court's award of litigation costs in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Gianluca Fontanella's appeal against the Rome Tribunal's decision to offset litigation costs in an enforcement proceeding. Fontanella argued the lower court violated procedural rules by compensating costs based on the modest case value and the defendants' conduct, despite his substantial loss. The court found these justifications illogical and erroneous, ruling that the lower court must reconsider the cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91-92 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The reasons for compensating litigation costs under Article 92, paragraph 2, must be logical and not erroneous, otherwise constituting a violation of law subject to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7375/2023 R.G. proposto da GIANLUCA FONTANELLA, in proprio ex art. 86 c.p.c. , con domicilio digitale gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ’ avv. Giorgio Pasquali , con domicilio digitale giorgio.pasquali@pec.comune.roma.it -controricorrente - e contro UNICREDIT S.P.A. -intimata - avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 14090 del 28/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12 /2024 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE - Gianluca Fontanella, dopo aver notificato cinque precetti fondati su altrettanti titoli esecutivi, promuoveva plurime espropriazioni forzate in danno di Roma Capitale pignorando i crediti dell’ente presso la banca Unicredit S.p.A.; riunite le diverse esecuzioni in un unico processo, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 17/7/2019, assegnava al creditore procedente la somma di Euro 2.098,55 e liquidava al medesimo, a titolo di spese da distrarre in favore del suo difensore, la somma di Euro 790,90 (comprensiva di esborsi per Euro 310,00, spese generali, CPA e IVA); - il creditore proponeva opposizione exart. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione, nella liquidazione dei compensi, dei parametri del d.m.
Giustizia n. 55 del 2014; - decidendo il giudizio di merito, nel quale restavano contumaci Roma Capitale e Unicredit S.p.A., il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14090 del 28/9/2022, accoglieva l’opposizione e disponeva la compensazione delle spese del giudizio per le seguenti ragioni: «Quanto alle spese di lite, tenuto conto del modesto valore della causa, nonché della condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito), nonché del fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite, si ritiene giustificata la loro compensazione»; - avverso la predetta sentenza Gianluca Fontanella proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; - Roma Capitale resisteva con controricorso; - l’intimata Unicredit S.p.A. non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; - all’esito della camera di consiglio del 16/12/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE - con l’unica censura, formulataai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione; - il motivo è fondato;- secondo la giurisprudenza di legittimità, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (tra le altre, ex multis, Cass., Sez.
L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017); - nel caso in esame, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione adducendo: • il «modesto valore della causa » , il quale, però, costituisce parametro per una liquidazione dei costi di lite secondo il minimo dello scaglione di riferimento, sicché risulta illogica e illegittima la compensazione fondata su tale rilievo (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8346 del 04/04/2018); • la « condotta processuale tenuta dalle convenute (non costituitesi tanto nella fase cautelare, quanto nel giudizio di merito)»e il « fatto che le stesse non hanno dato origine, con la loro condotta, alla presente lite», circostanze che comunque non elidono una sostanziale soccombenza, che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015); - in accoglimento del motivo, dunque, la sentenza impugnata dev ’ essere cassata, con rinvio al Tribunale (in persona di diverso giudice), anche per la decisione sulle spese del giudiziodi legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio