Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders full cost sharing between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which the respondent refused to accept. Although the appellant initially requested a decision, the procedural timeline and subsequent withdrawal rendered the appeal invalid under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the case and ordered the parties to share litigation costs equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request after the court proposes a settlement, and the court may order full cost sharing between parties in such procedural peculiarities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15294/2023 R.G. proposto da : CUALBU RINO ANGELO, con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUA PIETRO ANGELO e GIUA ANTONIO -ricorrente- contro AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA A.C.I., con domicilio eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati PERA AURELIANA e GUARINO FRANCESCO -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ SPA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 429/2023 depositata il 3/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti in data 15.3.2024 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che in data 30.4.2024 è stata depositata dalla parte ricorrente rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte; ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso è stato comunque rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto, data la particolarità della vicenda processuale, di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il