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Ordinanza — n. 351/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction as it constitutes a legal error, not a clerical mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 351/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared inadmissible an appeal filed by the De Savino family against a previous ruling correcting a material error. The applicants argued that the original order omitted the reasoning for dismissing their first and third grounds, claiming this was a clerical oversight. The court rejected this claim, stating that the original text fully contained the required arguments and that the alleged omission represented a substantive legal error rather than a mere clerical defect.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; The procedure for correcting material errors applies solely to discrepancies between a judge's intended reasoning and its graphic representation, excluding any substantive legal errors or omissions of reasoning.

Parole chiave

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material error correction clerical defect vs legal error Art. 132 n. 4 c.p.c. Corte di Cassazione omission of reasoning judicial document drafting inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Marco Dell’Utri errore di diritto, in tesi consistito nella (asserita) violazione dell’art. 132 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019
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Testo completo

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1760/2024 propostoda: ROSANNA DE SAVINO, DANIELA DE SAVINO, ANTONIO DE SAVINO, ROBERTODE SAVINO e IOLANDA ROSSETTI, rappresentati dall’avv.to ROBERTOPECCIANTI (roberto.peccianti@milano.pecavvocati.it); -ricorrente - contro KASPITA S.R.L., GUALTIERO FABIO PAGANI, LUCA MASSIMO TREVISAN, DAVIDE MARIA COATTO, FRANCO OPICE e la ALIM - ASSOCIAZIONELIBERE IMPRESE MINORI; -intimati - avversol’ordinanza n. 32762/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositatail 24/11/2023;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; rilevatoche, conistanza depositata in data 28/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di correzione di errore materiale dell’ordinanzan. 32762/2023 depositata il 24/11/2023, con cui questa Corte, tra le restanti statuizioni, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Rosanna De Savino, Daniela De Savino, Antonio De Savino, Iolanda Rossetti e Roberto De Savino, ha disposto la cassazione,per quanto di ragione, della sentenza n. 1942/2019 della Corted’appello di Milano, depositata il 6/5/2019; inparticolare, secondo gli istanti, la Corte di cassazione avrebbe accoltoil primo e il terzo motivo del ricorso senza tuttavia indicare, in motivazione, le ragioni dell’accoglimento del primo motivo, verosimilmente per mera svista, in sede di redazione del testo dell’ordinanza,“per la quale alcune pagine possano non essere state inserite”; consideratoche, varràrilevare come il preteso errore denunciato dagli odierni istanti non risulti in alcun modo dal testo dell’ordinanza richiamata, nella quale appaiono esplicitate (senza alcuna interruzione nella numerazionecontinua delle pagine) tutte le argomentazioni indicate a sostegnodell’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, alla cui trattazione risultano dedicate tutte le considerazioni svolte nella partemotiva del provvedimento qui in esame; conseguentemente, pur quando volesse, in ipotesi, ammettersi l’eventuale omissione di alcuna motivazione in relazione all’accoglimento del primo motivo, il rilievo avanzato dagli odierni istantifinirebbe col risolversi nella contestazione di un vero e proprio Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri errore di diritto, in tesi consistito nella (asserita) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con particolare riguardo alla corretta e completa redazionedel provvedimento giudiziario; al riguardo, è appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali è esperibile unicamenteallo scopo di ovviare, non già al riscontro di un (eventuale) error iuris , bensì a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez.

L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – 01); sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’ inammissibilità delricorso;

P.Q.M.

Dichiaral'inammissibilità del ric