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Ordinanza — n. 247/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to factual appreciation reserved for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 247/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of evidence and factual findings falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge. The appellant attempted to challenge the appellate court's rejection of the professional liability claim, arguing the court failed to prove the causal link between the accountant's conduct and the company's losses. The Supreme Court affirmed that it cannot review the substantive evaluation of facts or the choice of evidentiary sources, as these are matters of fact reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; The appellate court's evaluation of evidence and factual findings constitutes a matter of fact exclusively reserved for the judge of the merits, precluding any review by the court of cassation on the substantive correctness of such assessments.

Parole chiave

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appellate review factual appreciation evidence evaluation court of cassation professional liability causal link inadmissible appeal responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
per totale carenza e/o comunque ‘mera apparenza’ della motivazione (art. 360 co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017 n.16467
Cass. sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017 n.16467, Cass.
Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511
4 luglio 2017 n.16467, Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass.
Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499
11511, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass.
Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42
16499, Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, Cass.
Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828
42, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass.
Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362
828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass.
Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747
12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass.
Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719
12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29162/2021 R.G. proposto da : IAZZETTA ALFREDO, in qualità di procuratore generale della Società Autotrasporti L’Estremo di Cincinelli Achille e Andrea C. s.n.c., nonché in qualità di procuratore generale di Cincinelli Achille, elettivamente domiciliati in ROMA , PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato DEI MASSIMILIANO che rappresenta e difende; -ricorrente- contro SENZI LORENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMAGNOLI PAOLO e PINO GIAMPIERO; -controricorrente- nonchè contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPAe CINCINELLI ANDREA ; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1302/2021depositata il 23/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA : Rilevato che:

1. Nel 2010 Achille Cincinelli, in proprio e quale legale rappresentante della Società Autotrasporti l’Estremo di Cincinelli Achilli e Andrea C. S.n.c., conveniva in giudizio il ragioniere Lorenzo Senzi, al fine di ottenerne il risarcimento di danni da responsabilità professionale, per l’attività da quest’ultimo svolta a favore della società l’Estremo. Il Senzi, costituitosi, resisteva, proponeva domanda riconvenzionale quanto alla sua parcella e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la sua assicurazione per essere tenuto indenne da qualunque rischio relativo alla sua attività professionale.

Nel giudizio interveniva anche l’ulteriore socio Andrea Cincinelli, chiedendo a sua volta risarcimento. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 173/2018, accertata la responsabilità del Senzi in danno della società L’Estremo e dei soci per la violazione di norme di legge e dei patti sociali quanto alla distribuzione degli utili in spregio al mandato conferito da questi, lo condannava al pagamento alla società suddetta dell’importo di € 149.691, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava le ulteriori domande di risarcimento presentate dai soci; rigettava la domanda riconvenzionale del Senzi sui compensi, e, infine, condannava la Fondiaria a tenere indenne il Senzi dalla sua condanna fino al concorso di 20.278,11 euro.

2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1302/2021, in accoglimento dell’appello proposto dal Senzi, riformando la sentenza impugnata rigettava la domanda di responsabilità professionale e la conseguente domandarisarcitoria. Riteneva il secondo giudice che non fosse stato provato né il danno subito dalla società né il nesso causale tra la condotta del professionista e il presunto pregiudizio, né tantomeno che la scelta del criterio dei pagamenti da parte della società, senza l’errore del Senzi o senza una sua presunta ingerenza nelle decisioni societarie, sarebbe stata diversa.

Non avendo il Senzi la gestione della società, escludeva poi che il mero riempimento degli assegni su indicazione dei soci potesse costituire una fonte di responsabilità a suo carico, l’attività del Senzi dovendosi configurare come quella di un nudus minister, avendo egli eseguito le direttive impartite dai soci senza mai assumere, appunto, il ruolo di gestore o amministratore della società. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso, sulla base di due motivi illustrati anche con memoria, Alfredo Iazzetta, in qualità di procuratore generale della Società Autotrasporti L’Estremo di Cincinelli Achille e Andrea C. s.n.c., nonché in qualità di procuratore generale di Achille Cincinelli.

Il Senzi si è difeso con controricorso. Ritenuto che: 4.1. Con il primo motivo, articolato in due censure, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. per totale carenza e/o comunque ‘mera apparenza’ della motivazione (art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.) in ordine all’avere disatteso i risultati della C.T.U. disposta in primo grado, nonché si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Parte ricorrente adduce che la Corte territoriale, nel motivare la decisione, avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla consulenza tecnica espletata in primo grado e ai risultati da essa raggiunti, non fornendo alcuna spiegazione sul perché le conclusioni del CTU relative alla responsabilità del Senzi per negligenza professionale e al danno emergente sarebbero da ritenersi errate.

Si denunciano anche violazione o falsa applicazione dell’art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2229 e ss., 1976 e 1218 c.c. per totale carenza della motivazione (art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.) riguardo alla pretesa mancata analisi di tutti i profili di responsabilità ascritti dalla sentenza di primo grado al Senzi e/o quantomeno all’erronea compilazione del modello unico 2005. 4.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza di appello per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.: violazione ed errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 2229 e ss. c.c., 1176 c.c. e 1218 cc.”, da cui deriverebbe illogicità della sentenza quanto al mancato riconoscimento di responsabilità del Senzi per violazione del mandato di gestione finanziaria.

Si osserva che, considerata l’impossibilità di qualificare il Senzi socio occulto della società, come emerso dalla sentenza di primo grado, il rapporto tra il Senzi e la società dovrebbe essere ricondotto nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Tale circostanza, peraltro, non sarebbe mai stata contestata dalla controparte, onde dovrebbe ritenersi provata. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado avrebbe ritenuto che il Senzi si fosse limitato ad eseguire quanto richiesto dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità o autonomia.

Tale interpretazione, tuttavia, parrebbe più riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che alla posizione di un professionista qualificato come il Senzi, incaricato della gestione globale delle attività di consulenza contabile e tributaria amministrativa, oltre che della cura e gestione dei rapporti con vari istituti di credito. Essendo allora configurabile un rapporto di prestazione d’opera intellettuale, il Senzi, a prescindere dalla volontà dei soci, sarebbe stato tenuto a svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura e complessità della prestazione, in conformità alla normativa vigente.

5. I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati per la loro connessione – in effetti l’uno è lo specchio dell’altro - , sono inammissibili. Innanzitutto, non può parte ricorrente invocare una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di queste - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, e quindi nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Invero, l'opzione tra i possibili risultati del compendio probatorio spetta, come valutazione di fatto, al giudice di merito, il quale non è neppure tenuto ad esternare nella motivazione la valutazione di tutti gli elementi che lo compongono (v. p. es. Cass. sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017 n.16467, Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719).

E sulla condivisibilità o meno delle valutazioni di fatto il giudice di legittimità non ha cognizione. L'evidente natura fattuale delle valutazioni - tutte scevre, d’altronde, di vizi logici che ne inficino la motivazione, bensì imperniate sulla identificazione di plurimi elementi di mero fatto via via presi in considerazione, e con meticoloso approfondimento - sull'insussistenza di una preponderanza di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra tra le ipotesi ricostruttive sottrae quindi la conclusione della corte territoriale a qualsiasi censura nella presente sede di legittimità.

6. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, le spese del giudizio di legittimità - liquidate come da dispositivo - seguendo la soccombenza, condannando a rifonderle in solido per il comune interesse i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 8.500 oltre a Euro 200 per esborsi, nonché gli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il