Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by parties' joint request for termination and cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a joint request by both parties for the termination of the proceedings and compensation of litigation costs. Although the appellant sought to overturn a lower court order for contractual interest payments, the opposing party accepted the judgment's outcome. The court ruled that this mutual agreement satisfied the conditions for extinguishing the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When parties jointly request the extinction of proceedings and compensation of litigation costs, the judgment is extinguished without further ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8904/2022 R.G. proposto da : TOVECCI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato NUNE' GIANCARLO rappresentato e difeso dall'avvocato CALO' MASSIMO; -ricorrente- contro MARTUSCIELLO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA V.FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI STEFANO rappresentata e difes a dagli avvocati PANSINI VINCENZO, NARDONE ANTONIO; -controricorrente- nonchè contro FRASCIONE BRIGIDA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., SOSARO DANIELA, SOSARO DAVIDE; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3423/2021depositata il 22/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:
1. Il sig. Alfredo Tovecci ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 3423/2021 del 22 settembre2021, ha condannato il Tovecci a corrispondere ad Immacolata Martuscello gli interessi al tasso contrattuale di mora dal 31 marzo 2006 fino all’effettivo pagamento. 1.1.Resiste con controricorso la sig.ra Immacolata Martuscello. Considerato che:
2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente a ll’udienza è stata depositata ‘istanza congiunta’ da parte dei legali delle parti, ‘di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite’. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinun z ia . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della