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Ordinanza Interlocutoria — n. 45/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses interlocutory order due to failure to observe defense term under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 45/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the opposition to execution, ruling that the procedural term for defense was not fully observed. The lower court failed to deposit the order within the sixty-day limit mandated by the Civil Procedure Code, and not all parties submitted written memorials. Consequently, the Collegio reserved the decision and remitted the case to a new hearing to ensure proper procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; The failure to observe the statutory term for depositing the interlocutory order within sixty days necessitates remittal to a new hearing to guarantee the full exercise of defensive rights.

Parole chiave

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Civil Procedure Code interlocutory order defense term remittal to new hearing procedural safeguard opposition to execution Cassation Court opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
S tefano G iaime GUIZZI ; CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7190-2024proposto da: TRALICCI GINA, MEDICA MILOS, RUZIC MIROSLAV, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentati e difes i da ll’ A vvocat o Nicola STANISCIA ; -ricorrenti - contro POSTE ITALIANE S.P.A.,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso l’area legale territoriale centro della società, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessia BARONI; -controricorrente - nonché contro BANCA INTESA S.P.A., BANCA D’ITALIA; -intimate - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.7190/2024 Cron.

Rep. Ud.19/12/2024 Adunanza camerale Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma , depositata il 26 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI ; CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p. q. m.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della