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Ordinanza Interlocutoria — n. 43/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 43/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 43/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8322-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CAMPOS DEL POZO MARILÙ MERCECDES, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAntonio TRIPODI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 7654 /20 2 2 del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 43/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7654 /20 2 2 del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022;

Parole chiave

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ricupero d'imposta esecuzione fiscale sospensione della riscossione fiscale procedura per sottrazione d'imposta incasso validità dell'esecuzione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8322-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CAMPOS DEL POZO MARILÙ MERCECDES, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAntonio TRIPODI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 7654 /20 2 2 del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.8322/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI ; CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p.q. m .

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte