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Ordinanza Interlocutoria — n. 42/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders renewal of service of appeal to necessary co-litigant in distribution proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 42/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the appellant's request to renew service of the appeal to Arredando Casa 751 S.r.l., a necessary co-litigant in the distribution proceedings. While the appeal against the execution order was dismissed regarding the priority of Lube Industries, the procedural defect in notifying the debtor was corrected. The decision relied on the status of the debtor as a necessary co-litigant under Article 512 of the Civil Procedure Code to mandate proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 512 cod. proc. civ.: When a debtor executed in distribution proceedings qualifies as a necessary co-litigant, the court must order the renewal of service of the appeal if proof of prior effective notification is lacking.

Parole chiave

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necessary co-litigant distribution proceedings renewal of service execution order civil procedure code opposizione difetto di legittimazione dell'associazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 499 cod. civ.
avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società Lube Industries S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod.
Art. 512 cod. proc. civ.
Art. 37 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
art. 499 cod. civ
avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società Lube Industries S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod.
art. 512 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2012, n. 1316
- la qualifica di litisconsorte necessario (“ex multis”, Cass. sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2012, n. 1316, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9726-2024proposto da: STONES S.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco GARULLI; -ricorrente - contro LUBE INDUSTRIES S.R.L.,in persona l egale r appresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Piergiorgio PARISELLA; -controricorrente - nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Rinnovazione notifica ricorso R.G.N.9726/2023 Cron.

Rep. Ud.19/12/2024 Udienza Pubblica ARREDANDO CASA 751 S.R.L., GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., MALU NET S.A.S. DI CONTI MAURO CO., FALLIMENTO CONTI ROBERTO, LUBE HOLDING S.R.L.; -intimate - Avverso la sentenza n. 2057 /20 2 3 del Tribunale di Roma , depositata il 07/02/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l 19/12/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI ; udito il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso; udito,per la ricorrente , l’Avvocato Marco GARULLI ;

CONSIDERATO CHE - l a società Stones S.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2057/23, del 7 febbraio 2023, del Tribunale di Roma, che ne ha rigettato l’opposizione ex art.617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società Lube Industries S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod. civ., quanto ricavato in sede di distribuzione all’esito di procedura esecutiva presso terzi; - h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Lube Industries S.r.l. , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe, a cominciare dalla società Arredando Casa 751 S.r.l., debitrice esecutata nella suddetta procedura espropriativa presso terzi; - i l Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;- l a ricorrente ha deposit ato memoria ; - sono stati uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore Generalee, per la ricorrente, il suo difensore ; - quest’ultimo ha avanzato istanza di rinvio , per poter rinnovare la notificazione alla società Arredando Casa 751, non essendovi prova che la stessa -effettuata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 -sia andata a buon fine; - che effettivamente tale prova tuttora difetta, sicché sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza suddettae, in ogni caso, per ordinare la rinnovazione della notificazione, anche in ragione del fatto che il debitore esecutato riveste -nelle controversie distributive di cui all’art. 512 cod. proc. civ. - la qualifica di litisconsorte necessario (“ex multis”, Cass. sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2012, n. 1316, Rv. 621353-01); - che, a tal fine, va fissato il termine di cui in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; p.q. m . la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della società Arredando Casa 751 S.r.l., da compiersi nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione – da parte della cancelleria – della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione