Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agree to terminate proceedings and split litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by the appellant. The appellant voluntarily renounced the main appeal after reaching a transactional agreement with the respondent, which the respondent accepted. Consequently, the court ordered the two parties to compensate each other for the litigation expenses while dismissing the appeal entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement and one party formally renounces the appeal within the statutory period, the court must declare the proceedings extinct and order mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25102/2023 R.G. proposto da : NICHELATTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in TRENTO VIA ZARA 1, presso lo studio dell’avvocato BARACETTI ALESSANDRO (BRCLSN70B02L378U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZORZI NICOLETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA (TRVCCT54C42H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro VETTORI INES, NICHELATTI RENATO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.76/2023 depositata il 28/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite, e che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia; Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che tra ricorrente e controricorrente va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo imedesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. C ompensa tra ricorrente e controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso i