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Decreto — n. 16/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17559/2023 R.G. proposto da : CLEAN STYLE SRL, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA F. FLORA, 31, presso lo studio dell’avvocato PICA GIUSEPPE (PCIGPP70D25A662J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIALE G. VERDI, N. 11, presso lo studio dell’avvocato GARGIONE GIANCARLO (GRGGCR54H18G447J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ENEL ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CAMPI FLEGREI N. 9, presso lo studio dell’avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.245/2023 depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore delle spese liquidate alla società Intesa Sanpaolo s.p.a. in favore del relativo del difensore,dichiaratosi antistatario.

Parole chiave

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indennità di patrocinio spese di difesa spese di gratuito patrocinio onorari legali azione creditoria assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
9, presso lo studio dell’avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.245/2023 depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17559/2023 R.G. proposto da : CLEAN STYLE SRL, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA F. FLORA, 31, presso lo studio dell’avvocato PICA GIUSEPPE (PCIGPP70D25A662J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIALE G. VERDI, N. 11, presso lo studio dell’avvocato GARGIONE GIANCARLO (GRGGCR54H18G447J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ENEL ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CAMPI FLEGREI N. 9, presso lo studio dell’avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.245/2023 depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore delle spese liquidate alla società Intesa Sanpaolo s.p.a. in favore del relativo del difensore,dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti ENEL ENERGIA SPA e INTESA SANPAOLO SPA, con distrazione delle spese in favore di quest’ultima a l relativo difensore, dichiaratosiantistatario. Così deciso in