Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to terminate proceedings and compensate litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement reached between the parties. The appellant formally renounced the main appeal within the statutory period, and the respondent consented to this withdrawal under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the compensation of litigation expenses between the two parties while dismissing the appeal entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When parties reach a settlement agreement and one party renounces the appeal within the prescribed period, the court must declare the proceedings extinguished and order mutual compensation of litigation expenses.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1067/2023 R.G. proposto da : DONATO FILIPPO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO GIANCARLO (GRCGCR67E09G273M) -ricorrente- contro MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. NELLA SUA QUALITA' DI CESSIONARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MENICI FEDERICA (MNCFRC72T52A561J), SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO (SVSMHL71P29L219L) -controricorrente- nonché contro INTESA SAN PAOLO, E PER ESSA ITALFONDIARIO SPA, DONATO ALESSIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1598/2022 depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che all’esito della comunicazione della PDA non è stata proposta opposizione nei termini sicché deve dichiararsi l’avvenuta estinzione del giudizio; considerato che va disposta la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la controricorrente, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra il ricorrente e la controricorrentele spese del giudi