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Decreto — n. 14/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28040/2022 R.G. proposto da : PELLIZZATO OLIVA, RIZZANTE MARICA, RIZZANTE GESSICA, RIZZANTE ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Padova CORSO DEL POPOLO, presso lo studio dell’avvocato OSLER MASSIMO (SLRMSM68M08G224T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE SPA, FINO 1 SECURITISATION S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro UNICREDIT SPA, FALLIMENTO CRA LOGISTICA TRASPORTI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2000/2022 depositata il 21/09/2022.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 14/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PELLIZZATO OLIVA, RIZZANTE MARICA, RIZZANTE GESSICA, RIZZANTE ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Padova CORSO DEL POPOLO, presso lo studio dell’avvocato OSLER MASSIMO (SLRMSM68M08G224T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE SPA, FINO 1 SECURITISATION S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro UNICREDIT SPA, FALLIMENTO CRA LOGISTICA TRASPORTI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2000/2022 depositata il 21/09/2022.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese spese di difesa credito contestato spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28040/2022 R.G. proposto da : PELLIZZATO OLIVA, RIZZANTE MARICA, RIZZANTE GESSICA, RIZZANTE ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Padova CORSO DEL POPOLO, presso lo studio dell’avvocato OSLER MASSIMO (SLRMSM68M08G224T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE SPA, FINO 1 SECURITISATION S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro UNICREDIT SPA, FALLIMENTO CRA LOGISTICA TRASPORTI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2000/2022 depositata il 21/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente DOVALUE SPA, nella qualità di mandataria di FINO 1 SECURITISATION S.R.L.;

Non è viceversa farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .0 00 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deciso