Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, representing Alfano Michele and heirs, challenged a lower court judgment against the Pandalone and Russo parties but remained silent on the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4351/2023 R.G. proposto da : ALFANO MICHELE, IMPRESA EDILE EREDI ALFANO C. S.N.C., rappresentati e difesi dall'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI unitamente all’avvocato GIANFRANCO MOBILIO -ricorrenti- contro LOREDANA PANDALONE, FRANCESCO RUSSO, SILVANA LUCIA RUSSO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLO MANUEL REGA unitamente all’avvocato DOMENICO DE LIGUORI -controricorrenti- nonché contro IGNAZIO INGENITO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.891/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Domenico De Liguori e Antonello Manuel Rega dichiaratisiantistatari. Così deciso in Roma,il 22/12/202