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Ordinanza — n. 34982/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34982/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34982/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Aldo CARRATO - Presidente Giuseppe TEDESCO - Consigliere Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere Francesco CORTESI - Consigliere Cristina AMATO - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 14062/2025) nel procedimento (iscritto al N.R.G. 17004/2020) proposto da: MATERA Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Gadaleta, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell’Avv.

Regesto Legislator

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art. 93 c.p; Ordinanza — n. 34982/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RILEVATO CHE Con istanza del 10 giugno 2025, la controricorrente ha segnalato l’omissione risultante dall’ordinanza di questa Corte n. 13648 del 21 maggio 2025, per non essere stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che ne aveva avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. sia nelle conclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa. All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché del controricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta la distrazione.

Parole chiave

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correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale deduzione delle spese professionali condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
13648 del 21 maggio 2025, per non essere stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che ne aveva avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Aldo CARRATO - Presidente Giuseppe TEDESCO - Consigliere Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere Francesco CORTESI - Consigliere Cristina AMATO - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 14062/2025) nel procedimento (iscritto al N.R.G. 17004/2020) proposto da: MATERA Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Gadaleta, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell’Avv.

Curcio Cicala; - ricorrente - contro LOBELLO Filomena, rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Ingraffia, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Cavallini n. 12, presso lo studio dell’Avv. Antonio Paolozzi; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13648/2025, pubblicata il 21 maggio 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; R.G.N. 14062/25 C.C. 9/12/2025 Correzione errore materiale – Distrazione spese – Rinuncia Numero registro generale 14062/2025 Numero sezionale 2996/2025 Numero di raccolta generale 34982/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 vista la rinuncia all’istanza di correzione sottoscritta da entrambi i difensori delle parti e pervenuta in via telematica il 9 ottobre 2025.

RILEVATO CHE Con istanza del 10 giugno 2025, la controricorrente ha segnalato l’omissione risultante dall’ordinanza di questa Corte n. 13648 del 21 maggio 2025, per non essere stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che ne aveva avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. sia nelle conclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa. All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché del controricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta la distrazione.

Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’apertura d’ufficio di un nuovo procedimento, con iscrizione a ruolo. Di seguito, la parte istante ha rinunciato al ricorso per correzione di errore materiale, con l’adesione del difensore della controparte, da cui consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento, senza che debbano essere regolate le spese, attesa la natura amministrativa dello stesso procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024) ed avendo, peraltro, le parti stesse richiesto di non adottare alcuna statuizione in punto di spese.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Numero registro generale 14062/2025 Numero sezionale 2996/2025 Numero di raccolta generale 34982/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 dichiara l’estinzione del procedimento di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025. Il Presidente Aldo Carrato Numero registro generale 14062/2025 Numero sezionale 2996/2025 Numero di raccolta generale 34982/2025 Data pubblicazione 31/12/2025