Cassation Court corrects a prior order's clerical error regarding a company name upon party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order where the company name was misspelled. The court confirmed the factual error regarding the company name and ordered the correction of both the reasoning and the operative part of the prior decision. No costs were assigned as the procedure is administrative and does not involve a contested interest dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own rulings upon request or ex officio, and such corrections do not generate court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale (iscritto al N.R.G. 12100/2025) proposto da: POMANTE Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 01474790670), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Palermo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro POSTUMA Francesco e Condominio AURORA, in persona del suo amministratore pro –tempore; -intimati - avversol’ordinanza della Corte di cassazione n. 8995/2025, pubblicata il 4 aprile 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.
R.G.N. 12100/25 C.C.9/12/2025 Correzione errore materiale RILEVATO CHE Con ricorso depositato il 10 giugno 2025, la Pomante Costruzioni S.r.l., quale controricorrente nel giudizio a cui si riferisce la richiesta inoltrata, ha segnalato l’errore di fatto relativo all’ordinanza di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 8995 del 4 aprile 2025, per l’impropria indicazione, sia nella parte motiva, a pag. 7, punto 3, sia nel dispositivo, a pag. 8, della denominazione della società controricorrente quale “Pallante Costruzioni” S.r.l., anziché della denominazione corretta “Pomante Costruzioni” S.r.l.
All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda. CONSIDERATO CHE Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1478 del 21/01/2025; Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019). All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c. Ebbene, il segnalato errore effettivamente sussiste, poiché – per l’appunto erroneamente – la società controricorrente “Pomante Costruzioni” S.r.l.
è stata indicata come “Pallante Costruzioni” S.r.l., nella parte motiva, a pag. 7, punto 3, e nel dispositivo, a pag.
8. A tale svista va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, procedendosi, pertanto, alla correzione nei sensi invocati dalla società Pomante Costruzioni S.r.l. Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese de procedimento. Infatti, premesso che nel caso in esame l’emenda è avvenuta d’ufficio in conseguenza della mera sollecitazione della parte interessata, in ogni caso, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 8995/2025, pubblicata il 4 aprile 2025, nel senso che, nella motivazione, a pag. 7, punto 3, e nel dispositivo, a pag. 8, la denominazione societaria “Pallante Costruzioni” S.r.l. deve intendersi sostituita dalla denominazione societaria corretta “Pomante Costruzioni” S.r.l. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto. Così deciso