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Ordinanza — n. 34978/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Supreme Court order regarding lawyer's fee distrainment and address error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous Supreme Court order regarding the distribution of litigation costs. The defense argued the original order omitted the instruction to pay fees to their client's lawyer and contained an incorrect address. The Court ruled that such errors are material and correctable under the Civil Procedure Code to ensure the lawyer receives their due compensation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93, 1188 c.c.; Art. 391-bis c.p.c.: Material errors in judicial orders regarding the designation of the fee distrainee or the recipient's address are correctable via the procedure for correction of errors to ensure the effective satisfaction of the lawyer's claim.

Parole chiave

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correction of errors litigation costs fee distrainment material error Civil Procedure Code lawyer's fees address correction condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art.
Art. 1188 c.c.
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Art. 391-bis c.p.c.
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 93 c.p
Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c.
art. 1188 c.c
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c.
art. 391-bis c.p
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 16037/2010
Cass. n. 12437/2017
16037/2010, Cass. n. 12437/2017; Cass.
Cass. n. 5082/2024
12437/2017; Cass. n. 5082/2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13607/2025 R.G. promosso d’ufficio con de- creto presidenziale del 27/06/2025, nel procedimento tra le parti MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -già ricorrente - contro SALVATORI IVANO, BACI VIRGILIO, ILARDI CARLO, IANNILLI LINA, NICOLAI PATRIZIA, SANTANDREA SIMONETTA, GENTILINI ANNA, CALANCA ROSALBA, BIANCOFIORE ROSA, BACCHINI GUGLIELMO, PETRINCA MAURIZIO, IANNILLI SILVANA, PONTICELLI MARIA ROSA, SPOLETINI PAOLA, SPOLETINI CHIARA LICIA, ZICCHEDDU DANIELA, D'EUSANIO FRANCO, URBANO NICOLA, GUIDARELLI GIAMPIERO, DELLA BINA VITTORIO, BLASI LAURA, MURLO ADRIANO, PITOTTI MIRELLA, VINELLA FULVIO, MALATESTA GIA- COMO, SBARDELLA FABIO, VANNI ANITA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO che li rappresenta e difende; -già controricorrenti - relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CAS- SAZIONE ROMA n. 14907/2025, pubblicatail 4 giugno 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Ha chiesto la correzione dell'ordinanza in epigrafe l 'avv. Ferdi- nando Emilio Abbate, quale difensore di Fulvio Vinella e altri nel ri- corsoiscritto al n. 15550 del Ruolo generale per l'anno 2023, propo- sto dal Ministero della Giustizia, definito da questa Corte nel senso della improcedibilità con la predetta ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025.Si lamenta che la Corte, nel condanna re il ricorrente al pagamento delle spese di lite, abbia omesso di di- sporne la richiesta distrazione in favore dello stesso, quale difensore dei controricorrenti, e abbia altresì indicato erroneamente nell'epi- grafe l’indirizzo del domicilio elettodai controricorrenti presso il me- desimodifensore.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con il decretopresidenziale in epigrafe, è stata fissat a l'adunanza della camera di consiglioper provvedere. Si osserva che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distra- zione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile se- condo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta, quindi , di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di cor- rezione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, consente di conciliare nel modo migliore la ra- gionevole durata del processo con il rispetto del principio del con- traddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecu- tivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU n. 16037/2010, Cass. n. 12437/2017; Cass. n. 5082/2024). Parimenti è emendabile con la procedura di correzione l'errore contenuto nell'intestazione del provvedimento relativo all'indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista. In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è da accogliere, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e risulta dagli atti l'errore nell'indicazione del domicilio. Va, quindi,disposto che nell’ordinanza di questa Corte n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzo corretto del difensore:

«Roma, Via Ugo De Ca- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. Ferdinando Emilio Abbate, distrattario». P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzocorretto del difensore: «Roma, Via Ugo De Ca- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase:

«da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. Ferdinando Emilio Abbate, distrattario». Ordina, in