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Ordinanza — n. 34976/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a cassation order's device due to a material clerical error involving conflicting text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction of its own previous order (n. 8527/2025) which contained conflicting devices on different pages. The court found that page 8 represented an unedited draft inconsistent with the reasoning and the device on page 7. Consequently, the court ruled that the device on page 7 prevails and the erroneous alternative text must be removed.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; A material clerical error creating a coexistence of two devices in a judicial act is not a substantive nullity but must be corrected by excluding the text inconsistent with the main reasoning and the primary device.

Parole chiave

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material clerical error correction of judicial acts conflicting devices substantive nullity Corte di Cassazione procedural correction unedited draft disposizioni varie e di carattere procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25541/2020
(Cass. n. 25541/2020; Cass.
Cass. n. 4391/2009
25541/2020; Cass. n. 4391/2009); rilevato che siffatto principio appare suscettibile di trovare applicazione anche al caso in esame, nel quale la pag.
Cass., sez. un., n. 29432/2024
30-10-2025 -4- al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n.
sez. un., n. 29432/2024
30-10-2025 -4- al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 14919/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8527/2025, depositata il 1 aprile 2025, resa nei confronti di: CAMPO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO SERGIO CANZONERI; –ricorrente – contro LA TORRE RODOLFO, SANFILIPPO LIDIA, LA TORRE IVAN, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALINO CILIA Ric. 2025 n. 14919 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -2- -controricorrenti- nonché contro SCHEMBRI VENERA, SCHEMBRI SALVATORE, SCHEMBRI SALVINA -intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere MAURO CRISCUOLO PREMESSO CHE Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024, pubblicata in data 1 aprile 2025, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.

La correzione va disposta, atteso che l’ordinanza de qua, dopo avere alla pag. 7 riportato il dispositivo, che riferisce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, del rigetto del primo, e della cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, fa seguire la pag. 8 che pone un’ipotesi alternativa di decisione, e che reca alla fine un dispositivo nel quale risulta accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo; rilevato che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affoliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non Ric. 2025 n. 14919 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -3- atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 25541/2020; Cass. n. 4391/2009); rilevato che siffatto principio appare suscettibile di trovare applicazione anche al caso in esame, nel quale la pag. 8 appare chiaramente riferita al contenuto di una bozza predisposta dall’estensore dell’ordinanza e poi non eliminata in occasione del deposito finale, dovendosi dare prevalenza al contenuto del dispositivo di cui alla pag. 7, essendo lo stesso coerente con le motivazioni sviluppate dall’ordinanza e riportate nel corpo della stessa; ritenuto che, nella specie, non vi è dubbio della riferibilità del primo dispositivo e della motivazione che lo sorregge alla causa introdotta dal ricorrente così che va ordinata la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata dovendosi disporre che dal contenuto del provvedimento in esame debba escludersi quanto riportato alla pag. 8; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte “nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando Ric. 2025 n. 14919 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -4- al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 8527/2024 sia corretta, disponendo l’elimina