Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Cardaci Costruzioni Srl, had not responded to the proposal issued by the Second Civil Section, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed as withdrawn, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs borne by the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1283/2023 R.G. proposto da: CARDACI COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RADICI -ricorrente- contro FRANCESCA PINTABONA, CATIA MONASTRA, SANTINO MONASTRA, rappresentati e difesi dall'avvocato CORRADO SGROI unitamente all’avvocato MIKE BONOMO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.486/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1283/2023 Numero sezionale 1247/2025 Numero di raccolta generale 34955/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/12/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 1283/2023 Numero sezionale 1247/2025 Numero di raccolta generale 34955/2025 Data pubblicazione 31/12/2025