Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal for judgment definition. Francesco Colosimo, represented by Giuseppe Vittorio Marino, did not respond to the proposal issued by the court, while the respondent, Teresina Vizza, argued that the silence constituted a waiver of the right to appeal. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence results in the automatic renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for judgment definition within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13956/2025 R.G. proposto da: COLOSIMO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VITTORIO MARINO -ricorrente- contro TERESINA VIZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CLARA CICONTE -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LAMEZIA TERME n.326/2025 depositata il 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 13956/2025 Numero sezionale 1245/2025 Numero di raccolta generale 34544/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Maria Clara Ciconte dichiaratasi antistataria. Così deciso in Roma, il 22/12/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 13956/2025 Numero sezionale 1245/2025 Numero di raccolta generale 34544/2025 Data pubblicazione 29/12/2025