Italian Court rejects judge recusal request citing lack of incompatibility under Article 51 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the recusal request filed by the Perticaroli heirs against Judge Chiara Besso Marcheis. The applicants argued the judge was incompatible due to prior involvement in a related inheritance case, but the court found no statutory incompatibility because the current appeal concerns a different substantive issue than the previous definitive first-instance judgment. Consequently, the court ruled that the judge's role as rapporteur in both proceedings does not create a conflict of interest under Article 51 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 52, last para. c.p.c.; Art. 54, co. 3 c.p.c.: A judge previously hearing a definitive first-instance judgment in a related inheritance case does not incur incompatibility when later assigned as rapporteur in an appeal against a different first-instance judgment on distinct grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2244/2022 R.G. proposto da : PERTICAROLI CARLO, PERTICAROLI BARBARA e VARI EMANUELA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO PAOLELLI unitamente all’avvocato MAURIZIO DE NARDIS; -ricorrenti- contro PERTICAROLI ROSA , rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI unitamente all’avvocato DANIELE BENDIA; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1205/2021 , pubblicatal’8.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
Premesso che in data 13.11.2025 Perticaroli Carlo e Perticaroli Barbara nell'ambito del procedimento n. 2244/2022 RG, in vista dell'adunanza camerale fissata per il 18.11.2025, hanno presentato istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52, in relazione all’art. 51 , n. 4) , c.p.c. nei confronti del nominato Giudice relatore, Consigliere Chiara Besso Marcheis, per avere conosciuto la causa come magistrato in altroprocesso di cassazione, essendo stata Giudice relatore del ricorso definito con la sentenza di questa Corte n. 1880/2023, che - nell'ambito del medesimo giudizio di divisione dei beni relitti da Perticaroli Vincenzo e Cotichelli Maria Luisa, svoltosi tra Perticaroli Rosa, Perticaroli Carlo, Perticaroli Barbara, Vari Emanuela e Bonaccorsi Giambattista - ha confermato , così respingendo il ricorso, la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 431/2018, che a sua volta aveva confermato la sentenza non definitiva n. 58/2012 del Tribunale di Ancona; con quest’ultima erano state rigettat e la domanda riconvenzionale di usucapione della villa di Roma via Ardeatina 507, le domande di nullità e di simulazione di due atti traslativi del 22.4.1978 e del 23.5.1993, e le domande di collazione dei beni donati dai defunti a Perticaroli Rosa e di ricostruzione dell'asse ereditario di Perticaroli Vincenzo e Cotichelli Maria Luisa, avanzate da Perticaroli Carlo e Perticaroli Barbara, mentre con separata ordinanza la causa era stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio sulla divisione; rilevato che risultando, conseguentemente , sospeso ex art. 52 , ultimo comma, c.p.c. il procedimento n. 2244/2022 RG, con ordinanza interlocutoria del 18.11.2025 la causa é stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sull'istanza di ricusazione; considerato che con provvedimenti presidenziali del 3.12.2025 é stato nominato il giudice relatore, é stata fissata l'adunanza camerale in modalità Teams per il 16.12.2025, poi differita al 17.12.2025, ed é stato concesso termine alle parti costituite fino al 12.12.2025 per il deposito di deduzioni e controdeduzioni sull'istanza di ricusazione, disponendo che del collegio chiamato a pronunciarsi sulla stessa dovesse far parte la riserva Consigliere Cristina Amato in sostituzione del Consigliere Chiara Besso Marcheis in aggiunta al Presidente Aldo Carrato ed ai Consiglieri Giuseppe Tedesco, Vincenzo Picaro (nominato relatore) e Giuseppe Fortunato; acquisite le note autorizzate delle parti e sentito il giudice ricusato, Consigliere Chiara Besso Marcheis, che si è rimessa alla decisione del collegio; verificata la tempestività dell'istanza di ricusazione, depositata oltre due giorni prima dell'adunanza camerale fissata per il 18.11.2025; rilevato che – come già evidenziato - la sentenza impugnata nel procedimento n. 2244/2022 RG si identifica con la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1205/2021, con cui era stato rigettato l’appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Ancona n. 636/2017, emendata con l'ordinanza di correzione del 25.8.2017, con la quale era stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla villa di Roma, via Ardeatina 507, attribuendone una porzione a Perticaroli Rosa ed una porzione a Perticaroli Carlo e Perticaroli Barbara, previa esecuzione a carico delle rispettive quote dei lavori necessari a renderle indipendenti stimati dal CTU, e conguaglio in denaro, ed aveva condannato Perticaroli Carlo e Perticaroli Barbara a corrispondere a Perticaroli Rosa il valore dei frutti di sua spettanza per avere essi goduto in via esclusiva della villa; rilevato che - secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 24148 del 25.10.2013 - “ l'incompatibilità (specificamente indicata come dovere di astensione dall'art. 51 c.p.c., comma 1, n.
4) presuppone che il giudice abbia conosciuto il merito della causa in altro grado del giudizio, nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione possa rendere il giudicante meno libero di decidere in fase di impugnazione sugli errori eventualmente commessi considerato anche che la precedente cognizione aveva avuto ad oggetto il medesimo thema decidendum. Essa tende a garantire imparzialità e terzietà del giudice (intese come indifferenza ed equidistanza dalle pretese delle parti) che assurgono ad elementi strutturali qualificanti della sua attività, garantendo sia l'indipendenza del singolo giudice, sia il prestigio della sua funzione.
Ma il giudizio di legittimità non si riferisce direttamente alla domanda proposta dall'attore, bensì alla decisione già assunta su tale domanda al fine di verificarne, appunto, la correttezza. Anche allorché vengono prospettati errores in procedendo, la Suprema Corte è giudice del fatto, ma solo limitatamente alla invalidità dedotta e non certo con estensione all'oggetto della domanda. Mentre, quando a controllo è sottoposta una decisione di merito, il sindacato di legittimità involge direttamente la decisione se viene censurato il giudizio di diritto ovvero la giustificazione motivazionale se è criticato il giudizio di fatto, ma non si estende al contenuto decisorio del provvedimento giurisdizionale affidato allo scrutinio della Corte.
E' di tutta evidenza che l'imparzialità, che deve caratterizzare il Collegio giudicante nel suo insieme e il singolo suo componente, richiede che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto "terzo", cioè che sia - e appaia - non solo scevro da interessi propri che possano ostacolare una rigorosa applicazione del principio, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere. L'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la possibilità dei cosiddetti "effetti pregiudicanti", i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di merito.
Laddove una prima decisione della Corte di Cassazione abbia condotto all'annullamento con rinvio della statuizione impugnata per la riconosciuta sussistenza del denunciato error in procedendo del giudice che l'ha emanata, la successiva impugnazione della decisione poi adottata dal giudice di rinvio non può dare luogo a situazioni di incompatibilità, quanto alla inclusione nel nuovo collegio di magistrati che avessero composto anche il primo, poiché la specifica natura del vizio avanti ad esso denunciato non ha comportato alcun esame del merito della controversia.
Ma anche ove la cassazione con rinvio sia stata determinata da un error in iudicando il precedente sindacato, ove avesse riguardato statuizioni concernenti giurisdizione o competenza non avrebbero investito il decisum di merito. Nel caso di cassazione con rinvio per riscontrata violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il sindacato è esclusivamente di legalità e prescinde da qualsiasi valutazione di merito, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica dell'ambito della sua applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta - come delineata dal giudice di merito - in quella astratta; il nuovo ricorso per cassazione avverso la statuizione del giudice di rinvio, in tal caso, investe sostanzialmente il controllo dei poteri del medesimo alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte e a cui egli è tenuto ad uniformarsi.
Quanto, infine, all'ipotesi del vizio di motivazione, è agevole rilevare che la sentenza di annullamento non ha affrontato direttamente le questioni di fatto, ma ha meramente sancito la sussistenza del denunciato vizio (omissione, ovvero insufficienza, ovvero contraddittorietà) di motivazione. In tutte le diverse ipotesi sopra delineate non sussiste la concreta possibilità che il giudice che ha partecipato al precedente giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volontà di "difendere" la precedente decisione di legittimità”; considerato che il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. postula una situazione di incompatibilità, la quale presuppone che il giudice abbia conosciuto il merito della causa in altro grado del giudizio, nella presunzione che la partecipazione deliberante alla sua adozione possa rendere il giudicante meno libero di decidere in fase di impugnazione sugli errori eventualmente commessi, dato anche che la precedente cognizione aveva avuto ad oggetto il medesimo thema decidendum,é stato ribadito, sempre in ipotesi di cassazione con rinvio di una precedente decisione da parte della Suprema Corte, dall’ordinanza di questa Corte n. 14655 del 18.7.2016(che si è occupata di un caso simile), che ha evidenziato come il sindacato su eventuali errores in procedendo o in iudicando contenuti nella sentenza impugnata in cassazione sia volto solo a valutare la correttezza della sentenza impugnata e non a decidere il merito (nello stesso senso vedi anche Cass. 24.10.2022 n. 31345;
Cass. ord. 25.1.2021 n. 1542; Cass. 29.2.2016 n. 3980); ritenuto che essendo stati affermati i suddetti principi relativamente ad ipotesi di intervenuta cassazione con rinvio e successiva impugnazione in cassazione della conseguente sentenza poi pronunciata nel giudizio di rinvio, nei quali teoricamente si sarebbe potuto configurare un maggior rischio di condizionamento del giudice chiamato a pronunciarsi una seconda volta sullo stesso thema decidendum, a maggior ragione debba ravvisarsi la mancanza dell'incompatibilità prevista dall'art. 51, co. 1,n.
4) c.p.c. in un caso come quello di specie, in cui si tratta dell'impugnazione avverso una sentenza di appello relativa ad una pronuncia definitiva di primo grado di contenuto diverso (come nelle premesse specificato) da quello della sentenza non definitiva di primo grado sulla cui conseguente sentenza di appello aveva già deciso questa Corte di legittimità , con un collegio di cui giudice destinatario dell'istanza di ricusazione , designato come consigliere-relatore,si era già pronunciato; considerato, altresì,che la circostanza che il Consigliere ricusato sia stato designato come relatore in entrambi i collegi non vale ad attribuire al medesimo una posizione d’incompatibilità più stringente rispetto agli altri componenti dell’organo collegiale, dal momento che la decisione compete all’organo collegiale nel suo complesso senza alcun ruolo preminente del Consigliere relatore, che valga a configurare a suo carico ipotesi di incompatibilità non codificate; ritenuto, conclusivamente , che debba senz'altro escludersi - per le spiegate ragioni - l'incompatibilità del Consigliere relatore designato Chiara Besso Marcheis destinatario dell’istanza di ricusazione; rilevato che a seguito dell’infondatezza della domanda ricusazione e della resistenza di Perticaroli Rosa, ed in base alla previsione dell’art. 54, comma 3°, c.p.c., le spese di questo procedimento incidentale vanno poste a carico dei ricusanti (con vincolo solidale) ed in favore di Perticaroli Rosa nella misura liquidata in dispositivo, mentre non è applicabile l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, in quanto non si tratta di un’impugnazione respinta, posto che il giudizio di ricusazione è volto a verificare la sussistenza, o meno della causa d’incompatibilità dedotta a carico del giudice ricusato ed eventualmente in caso affermativo alla sua sostituzione, si svolge in unico grado e si conclude, in base all’art. 53, ultimo comma,c.p.c., con ordinanza inimpugnabile; rilevato che contrastando l'istanza di ricusazione proposta con l'orientamento consolidato di questa Corte, Perticaroli Carlo e Perticaroli Bruno vanno condannati in solido al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00 exart. 54, comma 3° , c.p.c. ;
P.Q.M La Corte respinge l'istanza di ricusazione e condanna i ricorrenti Perticaroli Carlo e Perticaroli Bruno, in solido fra loro, al pagamento, in favore di Perticaroli Rosa, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed in € 100,00 per esborsi, oltre IVA, C P A e rimborso spese generali del 15%, nonché al pagamento della pena pe