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Decreto — n. 34480/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; judgment declared extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 34480/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because no party requested a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant had failed to act, while the respondent argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on a proposed judgment within 40 days, the appeal is deemed abandoned and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

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abandonment of appeal proposed judgment extinguishment of proceedings litigation costs cassation procedure opposizione tardiva anticipo spese tardivo sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 11400/2025 Numero sezionale 1244/2025 Numero di raccolta generale 34480/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 11400/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 22 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9