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Ordinanza — n. 34191/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court division ruling for insufficient valuation and inventory review of estate assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34191/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance judgment regarding the division of an estate due to procedural flaws in asset valuation and inventory. The appellants argued that the lower court failed to verify the adequacy of the inventory and the congruity of the asset valuations used to determine shares. The Court held that valuations must reflect current market value at the time of the lawsuit, and the lower court's reliance on outdated estimates without addressing the parties' objections was legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 717 c.c.; Art. 720 c.c.: In estate division proceedings, the court must verify the completeness of the inventory and the congruity of asset valuations based on current market value at the time of the lawsuit, rejecting estimates that are outdated or unchallenged.

Parole chiave

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estate division asset valuation inventory review market value procedural error succession law quashing judgment divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 717 c.c.
Art. 720 c.c.
art. 335 c.p
Non occorreva che i ricorrenti in via incidentale dessero atto della pendenza del ricorso principale, essendosi disposta la trattazione unitaria di tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza, che vanno obbligatoriamente riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29733/2017
Cass. 21632/2010
Cass. 3029/2009
Cass.21632/2010; Cass. 3029/2009).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20771/2020 R.G. proposto da DE ROSA LIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI TOR FIORENZA n. 56, presso lo studio dell’avvocato DI GIORGIO FRANCESCO, rappresentat a e difes a dall'avvocato BARBATO ANTONIO. -RICORRENTE- contro DE ROSA MARIA GIUSEPPINA E DE ROSA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato CAIAZZA BRUNELLA, rappresentatie difesidall'avvocato SIPORSO GIUSEPPE. CONTRORICORRENTI\RICORRENTI INCIDENTALI DE ROSA ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO n. 4, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO MANFREDONIA CONTRICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE DE ROSA ANITA, rappresentato e difeso dall'avvocato AVOLIO RAFFAELE, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché DE ROSA ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avv.

ERNESTO PISCOPO, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE DE ROSA LUCIOe DE ROSA ELENA. -INTIMATI- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6243/2019,depositata i l 20/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Anita d e Rosa ha convenuto in giudizio i fratelli d e Rosa Anita, Alfredo, Armando, Maria Giuseppina, Lucio, Francesco e Elena per ottenere la divisione dell’eredità dei genitori de Stefano Caterina e de Rosa Roberto e per far dichiarare la nullità del testamento paterno.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva , ha respinto le azioni di nullità del testamento, ha dichiarato l’apertura della successione testa me ntaria di Roberto d e Rosa , ha respinto le domande di riduzione proposte da d e Rosa Anita e da d e Rosa Alfredo, disponendo la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione dei beni non contemplati nel testamento e sulla domanda di rendiconto promossa nei confronti di Armando de Rosa, esecutore testamentario, oltre che sulla richiesta di divisione dei beni di de Stefano Caterina.

La sentenza, appellata da de Rosa Anita e da d e Rosa Alfredo, è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza passata in giudicato. Con sentenza definitiva n. 3892/2016, il primo giudice ha disposto la divisione dei soli beni mobili residui di d e Rosa Roberto, condannando de Rosa Maria Giuseppina, d e Rosa Lia e d e Rosa Francesco a pagare il controvalore agli altri contitolari ; ha dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di de Stefano Caterina, affermando che d e Rosa Armando aveva validamente reso il conto della sua attività di esecutore testamentario.

Contro la pronuncia definitiva h anno proposto appello principale d e Rosa Lia ed impugnazione incidentale d e Rosa Anita, Alfredo, Armando, Maria Giuseppina, Lucio, Francesco e Rosa Elena. All’esito la Corte distrettuale di Napoli, in accoglimento parziale dell’appello principale, ha attribuito a ciascun condividente i beni mobili di cui al prospetto allegato al n. 27 della relazione di CTU arch. Fuccia; ha condanna to d e Rosa Anita e d e Rosa Alfredo a pagare le spese di lite di primo grado, confermando nel resto la pronuncia appellata. Per la cassazione della sentenza di appello Lia de Rosa ha proposto ricorso in tre motivi;

Giuseppina de Rosa e Armando de Rosa hanno proposto ricorso incidentale rispettivamente affidati a tre e ad un unico motivo; hanno resistito con controricorso Anita e Alfredo d e Rosa. Le altre parti nonhanno formulato difese. In prossimità dell’adunanza camerale le parti costituite hanno illustrato le rispettive difese con memorieex art. 380 bis 1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso autonomo di A rmando d e Rosa ha natura di impugnazione incidentale, essendo stato notificato dopo la notifica del ricorso di Lia de Rosa. Il ricorso incidentale adesivo di Giuseppina Maria de Rosa e de Rosa Alfredo è ammissibile, dovendo darsi continuità al principio – recentemente ribadito dalle SU – secondo cui l 'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, anche quando riveste le forme dell'impugnazioneadesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(Cass.

Su 8486/2024). Non occorreva che i ricorrenti in via incidentale dessero atto della pendenza del ricorso principale, essendosi disposta la trattazione unitaria di tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza, che vanno obbligatoriamente riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c. , non avendo questa Corte definito separatamente alcuna di esse, rendendo improcedibili gli altri (ipotesi cui si riferiscono i precedenti citati dai controricorrenti). Il ricorso principale di Lia d e Rosa e quello incidentale di Maria Giuseppina de Rosa e Francesco de Rosa propong o no identiche censuree vanno esaminati congiuntamente.

2. Il primo motivo d i detti ricorsi denuncia la violazione degli articoli 112, 113, comma primo, 329e 342 c.p.c., per aver la Corte provveduto alla formazione di quote diseguali dei beni mobili appartenenti all'asse materno, imponendo il pagamento di rilevanti importi a titolo di conguaglio, senza pronunciare sul motivo di gravame con cui, oltre a censurare l'adozione di un criterio non paritario nella divisione dei beni, era stato dedotto che il primo giudice aveva provveduto alla formazione delle porzioni benché mancassero u n'effettiva assi f i c azione e la stima del compendio, e per aver liquidato i conguagli sulla base di una stima risalente al 2002.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 111, comma sesto, Cost., 132 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,per aver la Corte di merito provveduto alla divisione dei beni mobili in quote uguali in assenza di una puntuale ricostruzione dell'asse da dividere e di una stima aggiornata dei beni che lo componevano. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 61,115, comma secondo, 116 c.p.c., 718, 7 2 0,726,727,728 , 7 29, 2697, 2727, 2729c.c., contestando all a pronuncia di aver disposto l'attribuzione dei beni in assenza di una puntuale individuazione dei cespiti caduti in successionee per aver adottato una stima effettuata nel 2002 in euro 670.994,01 sulla base di un inventario redatto anni prima nell'ambito del procedimento relativoalla successione paterna. 3.1I tre motivi, che pongono questioni sostanzialmente identiche e che vannoesaminati congiuntamente, sono fondati.

Gli attuali ricorrenti avevano censurato in appello la non corretta individuazione dei beni mobili da dividere, avvenuta sulla base dell’inventario eseguito dall’esecutore testamentario, el’ incongruità del valore di stima adottato dal Tribunale, risalente a data anteriore alla proposizione del giudiz i o di divisione, questione – quest’ultima - su cui il giudice non si è minimamente pronunciato, neppure per implicito, non spiegando perché quei valori, attualizzati al 2002 e peraltro oggetto di stima sommari a , fossero ancora congrui alla data della domanda (2005) o d ella decisione di primo grado (2013).

In un sintetico passaggio della motivazione della pronuncia , in risposta al motivo di gravame vertente sulla mancata attribuzione dei beni ai vari condividenti, si legge testualmente che “ la loro individuazione va fatta necessariamente per relationem, con riferimento alle risultanze dell’inventario e dello schema cui il tribunale ha fatto riferimento (…), ossia la relazione dell’esecutore testamentario ove sono indicati i beni inventariati, la loro ubicazione e la loro assegnazione in uso, presupposto utilizzato dal tribunale per la loro implicita attribuzione”, senza però rispondere alle critiche formulate dagli appellanti sia riguardo all’esaustività di quell’inventario, sia riguardo alla congruità delle valutazioni adottate.

La stima dei beni per la formazione delle porzioni va compiuta con riferimento al lorovalore venale al momento della divisione e , quindi, al momento della domanda giudiziale . P uò tenersi conto anche delle valutazioni effettuate in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento divalore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo tuttavia onere della parte che solleciti la rivalutazione dei valori dei beni, allegare le relative ragioni giustificative (Cass. 29733/2017;

Cass.21632/2010; Cass. 3029/2009). Tale principio ha valenza generale, non limitata alla divisione avente ad oggetto beni immobili. Nel caso di specie, il valore utilizzato risale ad un triennio precedente a quello dell’instaurazione del giudizio divisorio senza che la sentenza abbia dato conto della sua congruità e senza che abbia dato risposta, anche solo per respingerle, alle censure degli appellanti riguardo alla necessità di tener conto delle possibili variazioni in pendenza di giudizio. Parimenti, la Corte di merito si è limitata a d affermare che l’inventario costituiva il necessario riferimento per l’esatta individuazione della massa mobiliare, senza spiegare le ragioni della postulata esaustività e senza nulla replicare alle reiterate richieste di consulenza, dovendo precisarsi che l’inventario e la stima dei beni effettuati dall’esecutore testamentario hanno carattere solo sommario, essendo volti ad una ricognizione della consistenza dell’asse strumentale all’espletamento dei compiti dell’esecutore.

Essi possono essere utilizzati dal giudice della divisione sempre che siano riscontrate la completezza della ricognizione dei beni e la congruità e correttezza della stima, tenendo conto degli elementi acquisiti al processo e delle deduzioni difensive delle parti, il tutto con apprezzamento sorretto da adeguata motivazione. Sono accolti i tre motivi sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale adesivo di Giuseppina Maria e Francesco De Rosa. Il ricorso incidentale di Armando de Rosa, che verte esclusivamente sulle spese processuali, è assorbito, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova regolazione in base all’esito finale della causa.

La sentenza ècassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio dell a causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie i tre motivi del ricorso principale di Lia d e Rosa e i tre motivi del ricorso incidentale proposto da Giuseppina Maria de Rosa e Francesco de Rosa, dichiara assorbito il ricorso incidentale di Armando de Rosa, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se