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Decreto — n. 34032/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 34032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period following the proposal for early judgment. The appellant argued for the continuation of the proceedings, but no request for a decision was filed by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposal for early judgment, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal abandonment early judgment proposal 40 day silence period extinction of proceedings litigation costs award opposizione tardiva dichiarazione fiscale tardiva anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 7748/2025 Numero sezionale 1242/2025 Numero di raccolta generale 34032/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 7748/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 22 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9