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Ordinanza — n. 33907/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative fine for online gaming terminals after Constitutional Court strikes down the underlying law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the administrative fine imposed on a gaming company for providing online gaming terminals, following a Constitutional Court ruling that declared the relevant penalty provisions unconstitutional. The lower appellate court had previously rejected the company's opposition by prioritizing expert reports over public inspection records, despite the Constitutional Court's invalidation of the specific article and sanction amount. Consequently, the Cassation Court decided the case on the merits, voiding the injunction without further factual inquiries due to the fundamental flaw in the legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012; Art. 1, comma 923, l. n. 208/2015: The provisions establishing the administrative offense and the corresponding twenty-thousand euro fine for violating the online gaming terminal regulation are unconstitutional and cannot serve as the legal basis for imposing sanctions.

Parole chiave

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administrative fine online gaming terminals Constitutional unconstitutionality sanction invalidity Cassation annulment terminali di computer giuoco e scommessa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012
G5033016/6P7QLDUH emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e notificata in data 20.12.2017, ordinanza con cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 in relazione alla violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv.
Art. 1, comma 923, l. n. 208/2015
189, nonché dell’art. 1, comma 923, della legge n.
Art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c.
Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
3 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., ed all’art.
Art. 14, legge n. 689/1981
112 c.p.c., ed all’art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge n.
Art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt.
Art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015
189, nonché dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
art. 112 c.p
3 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., ed all’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 104 del 07.05.2025 della Corte Costituzionale
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27972/2021 R.G. proposto da : GAGGIANO LUCIA, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ“LA VECCHIA VOLPE DI POLO LUIGINO E GAGGIANO LUCIA LINA S.N.C.”, rappresentata e difes a dall'avvocato SALVATORE TAURINO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI– UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 288/2021 depositata il 26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere DAVIDE DE GIORGIO.

FATTI DI CAUSA Lucia Gaggiano, in proprio e quale legale rappresentante de “La Vecchia Volpe di Polo Luigino e Gaggiano Lucia Lina s.n.c.”, ha proposto dinanzi al Tribunale di Lecce opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. G5033016/6P7QLDUH emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e notificata in data 20.12.2017, ordinanza con cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 in relazione alla violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv. con modific. dalla legge n. 189/2012, per avere messo a disposizione di terzi, presso il pubblico esercizio denominato “La Vecchia Volpe”, sito in Nardò e gestito dalla società “La Vecchia Volpe di Polo Luigino e Gaggiano Lucia Lina s.n.c.”, due terminali, c.d. totem, collegati con la piattaforma di gioco promozionale denominata Click Buy LTD con sede in Malta, che consentivano la libera connessione ai siti di gioco on line.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio dell’Amministrazione, ha accolto l’opposizione. A seguito di impugnazione dell’ADM, con sentenza n. 288/2021 pubblicata il 26.03.2021, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza delle opponenti, ha accolto l’appello ed ha rigettato l’opposizione, condannando le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del secondo grado. Nella motivazione, la Corte ha osservato che erroneamente il giudice di primo grado aveva attribuito prevalenza alle risultanze degli accertamenti peritali disposti in corso di causa rispetto a quanto emergeva dai verbali di constatazione redatti dagli operanti in sede di accesso, essendo detti verbali atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso circa i fatti avvenuti in presenza degli operanti medesimi o da loro compiuti.

Al contrario, quanto agli accertamenti peritali, la Corte d’appello ha rilevato che essi erano intervenuti a distanza di tre anni dai fatti, con conseguente possibilità che, nel frattempo, i meccanismi degli apparecchi fossero divenuti inefficienti, e che le osservazioni del consulente tecnico d’ufficio risultavano avulse da una verifica concretamente riferita alla situazione di fatto dedotta in giudizio. Lucia Gaggiano, in proprio e quale legale rappresentante de “La Vecchia Volpe di Polo Luigino e Gaggiano Lucia Lina s.n.c.” ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 13.03.2025, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma e, dato atto della rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

A seguito della tempestiva rinnovazione della notificazione del ricorso, avvenuta in data 22.05.2025, l’Amministrazione non ha svolto attività difensive. Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., ed all’art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge n. 689/1981, nonché l’estinzione dell’obbligazione ex art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/1981.

In particolare, premesso che la contestazione della violazione era stata effettuata per due volte e che la prima di esse era stata considerata erronea dall’Amministrazione, la seconda doveva considerarsi tardiva. Con il secondo motivo, sono state denunciate la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), il tutto con riferimento alle circostanze che la Corte d’appello aveva ritenuto coperte da fede privilegiata.

2. Nelle more del giudizio di cassazione , c on sentenza n. 104 del 07.05.2025 la Corte Costituzionale ha così deciso: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito». Detta pronuncia, avendo travolto sia la norma che prevede l’illecito amministrativo per cui è causa, sia la norma che prevede la sanzione da applicarsi in relazione ad esso, comportal’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. con l’annullamento del l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa. Ricorrono gravi ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, avuto riguardo, in particolare, alla obiettiva e seria difficoltà interpretativa della norma, che è sfociata in un intervento della Corte costituzionale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione n. G5033016/6P7QLDUH; compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Cos