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Ordinanza — n. 33827/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal verdict for failure to re-argue yellow light duration in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33827/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance judgment because the appellant failed to explicitly re-argue the yellow light duration issue in the appeal. The appellant had won the first instance on a different ground regarding the vehicle's license plate, but the specific legal question about the yellow light phase was not properly raised in the second degree. Consequently, the court ruled that the lower court erred by deciding on an issue not formally contested by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 2, 7 d.lgs. 150/2011: Exceptions and requests not accepted in the first instance judgment, having been absorbed, must be expressly re-proposed in the appeal to avoid the presumption of waiver; a generic reference to first-instance defenses constitutes a waiver.

Parole chiave

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Art. 346 c.p.c. presumption of waiver re-proposal of exceptions yellow light duration extrapetition second instance procedure absorption of claims violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
In base al principio fissato dall'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere espressamente riproposte in ap- pello dalla parte vittoriosa, al fine di evitare la presunzione di rinun- cia.
Art. 2 d.lgs. 150/2011
–Da tanto consegue l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con i quali: (a) si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt.
Art. 7 d.lgs. 150/2011
Art. 112 c.p.c.
art. 346 c.p
In base al principio fissato dall'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere espressamente riproposte in ap- pello dalla parte vittoriosa, al fine di evitare la presunzione di rinun- cia.
art. 2697 c.c
–Da tanto consegue l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con i quali: (a) si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25840/2020
Cass. n. 10796/2009
25840 / 2020 e Cass. n. 10796/2009).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21470/2022 R.G. proposto da l : COMUNE DI TARANTO, difeso d a ll’avvocato BELLONE DE GRECIS DUILIO; -ricorrente- contro FILOTICO CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDA- NELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, di- fesadall'avvocato SUMA ROCCO; -controricorrente- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di TARANTO n.392/2022, pub- blicatail 16/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025dal Consigliere REMO CAPONI; letta la memoria del ricorrente.

FATTI DI CAUSA Cinzia Filotico proponeva opposizione con 14 motivi (tra cui: omesse verifiche di funzionamento e omessa manutenzione del dispositivo rilevatore, nonché carenza della documentazione fotogra- fica) aun verbale di contestazione della Polizia Locale del Comune di Taranto per violazione dell'art. 146, co. 3 , del codice della strada (veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo vietino la marcia stessa). Il Giudice di Pace di Taranto accoglieva il ricorso, ritenendo che la documentazione fotografica prodotta, in bianco e nero, non consen- tisse di leggere la targa del veicolo, di individuare il luogo di instal- lazione dello strumento di accertamento e di evincere il colore della luce del semaforo. il Comune di Taranto proponeva appello, deducendo il travisa- mento delle prove, sostenendo che gli otto fotogrammi prodotti at- testavano chiaramente l'infrazione commessa dal veicolo e che la postazione di controllo era correttamente segnalata.

Il Tribunale di Taranto rigetta va l’appello con la sentenza richia- mata in epigrafe. Ha proposto ricorsoper cassazione il Comune di Taranto sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Ha resistitoCinzia Filotico con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione agli artt. 41, 141 e 146 c.d.s. e all'art. 3 l. 689/1981, con la seguente motivazione. Si rappresenta che il Tribunale ha fondato la sua decisione su ec- cezioni e domande non dedotte e non provate in primo grado e che non erano state comunque riproposte in appello dalla parte appel- lata, vittoriosa in prime cure.

Le questioni rilevanti non trattate nel primo grado e non riproposte in appello concernevano specifica- mente il transito del veicolo con il semaforo proiettante luce gialla, la potenziale impossibilità di arresto in condizioni di sufficiente sicurezza per la presunta brevità della segnalazione e l’elemento psi- cologico dell’illecito. Il Tribunale, nel rigettare l’appello del Comune di Taranto, ha mo- tivato che, affinché fosse concretamente esigibile l’obbligo di arre- stare la marcia del veicolo, era necessario un lasso temporale suffi- ciente dato dalla durata della luce gialla che preannuncia il divieto, e che la semplice fotografia del veicolo in transito sulla linea di arre- sto con luce rossa non costituiva prova sufficiente.

Il Tribunale ha ritenuto che la segnaletica semaforica potesse aver concesso un lasso temporale troppo breve per l'arresto in condizioni di sufficiente sicurezza e che, in assenza di elementi nelle allegazioni difensive del Comune di Taranto che contrastassero tale ipotesi, e in mancanza di riferimento ad atti acquisiti che dimostrassero la taratura dell’appa- recchio rispetto a tale principio normativo, difettasse la prova del fatto costitutivo dell’illecito e del necessario elemento psicologico co- stituito dalla colpa. 2. - Il primo motivo è fondato e va, perciò, accolto nei termini seguenti.

Dall’esame degli atti emerge che il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione per l’impossibilità di ac- certare in maniera inequivocabile la targa del veicolo, e quindi esclu- dendosi l’imputabilità del fatto al proprietario. Le questioni inerenti la brevità della luce gialla e l'elemento psico- logico non risultavanotrattate o risolte dal primo giudice, rimanendo assorbite o costituendo al più mere congetture nell'atto di opposi- zione. In base al principio fissato dall'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere espressamente riproposte in ap- pello dalla parte vittoriosa, al fine di evitare la presunzione di rinun- cia.

Tale onererichiede una formulazione specifica e non può ritenersi soddisfatto mediante un generico richiamo alle difese o alle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio. La giurispru- denza di questa Corteha chiarito che, sebbene la riproposizione sia libera da forme, essa deve essere manifestata in modo espresso, chiaro e specifico, evidenziando la volontà della parte di riaprire la discussione e sollecitare una decisione su quei punti. Un mero rinvio generico alle deduzioni del primo grado comporta la presunzione di rinuncia e impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare le questioni (c fr., in questo senso, Ca ss. n. 25840 / 2020 e Cass. n. 10796/2009).

Nel caso di specie, l’opponente, vittoriosa in primo grado su un capo assorbente, nonaveva ri proposto in modo specifico le eccezioni relative alla durata della fase semaforica del giallo ( sola questione sulla quale si è incentrata la sentenza di appello, così incorrendonel vizio di extrapetizione). Il richiamo tramite una clausola di stile a i propri scritti difensivi del primo gradonon soddisfa l'onere di ripro- posizione esplicita previsto dall’art. 346 c.p.c. 2. –Da tanto consegue l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con i quali: (a) si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 3 l. 689/1981, per aver il Tribunale erronea- mente invertito l'onere della prova, ponendo a carico del Comune l'onere di dimostrare l'adeguata durata del giallo e la sussistenza dell'elemento psicologico(secondo motivo); (b) si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 co. 1 e 132,co. 2, n. 4 , c.p.c., per contraddittorietà della motivazione derivante da un travi- samento della prova, avendo il Tribunale affermato l'assenza di prova sulla durata del giallo e sulla taratura a fronte di documenti che attestavano il contrario (terzo motivo); (c) si deduce la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 41 commi 10 e 11 e 146 co. 3 c.d.s., per avere il giudice d'appello erroneamente applicato la disci- plina sulla durata della luce gialla a una fattispecie di passaggio con il semaforo rosso(quarto motivo). 3.

–La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in rela- zione al motivo accolto, conrinvio della causa al T ribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato,anche per regolamentare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistra